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LEGISLAZIONE


             momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente
             diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della commissione ter-
             ritoriale.
             3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di
             cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notifica-
             zioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della prote-
             zione internazionale sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dal richieden-
             te ai sensi del comma 2 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
             2015, n. 142. in tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della commissione ter-
             ritoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre
             1982, n. 890, e successive modificazioni.
             3-ter. nei casi in cui la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del respon-
             sabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del
             richiedente e nei casi in cui alla commissione territoriale pervenga l’avviso di ricevi-
             mento da cui risulta l’impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-
             bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell’articolo 5, comma
             1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l’atto è reso disponibile al richiedente
             presso la questura del luogo in cui ha sede la commissione territoriale. Decorsi venti
             giorni dalla trasmissione dell’atto alla questura da parte della commissione territoriale,
             mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende esegui-
             ta.
             3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell’atto
             notificato è resa disponibile al richiedente presso la commissione territoriale.
             3-quinquies. ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della
             questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
             del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio
             dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal
             presente articolo. al momento dell’ingresso nei centri o nelle strutture di cui all’articolo
             5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato,
             a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effet-
             tuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di
             sottrazione  alla  misura  del  trattenimento,  le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo
             quanto disposto dal presente articolo.
             3-sexies.  nello  svolgimento  delle  operazioni  di  notificazione  di  cui  al  comma  3,  il
             responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto
             di legge”;
             b) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
             “1. Le commissioni territoriali dispongono l’audizione dell’interessato tramite comuni-
             cazione effettuata con le modalità di cui all’articolo 11”»;
             al comma 1, lettera c), capoverso art. 14:
             il comma 1 è sostituito dal seguente:
             «1. il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con
             l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio
             è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite


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