Page 332 - Rassegna 2017-2
P. 332
LEGISLAZIONE
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 7, comma 5, dopo le parole: “le cui condizioni di salute” sono inserite
le seguenti: “o di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1”»;
alla lettera d), capoverso art. 22-bis:
al comma 1, dopo le parole: «d’intesa con i comuni» sono inserite le seguenti: «e con
le regioni e le province autonome»;
al comma 2, dopo le parole: «con i comuni» sono inserite le seguenti: «, con le regioni
e le province autonome»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «, le
regioni e le province autonome»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai comuni» sono inserite le seguenti:
«, dalle regioni e dalle province autonome».
all’articolo 10 comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo del
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del presente comma».
all’articolo 11:
al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209
per l’anno 2017, di euro 521.612 per l’anno 2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019».
all’articolo 12:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio,» sono inserite le seguenti: «al
fine di accelerare la fase dei colloqui»;
all’ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l’anno 2017» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l’anno 2017»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. in relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto del-
l’immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l’accoglienza legati ai
flussi migratori e all’incremento delle richieste di protezione internazionale, il ministero
dell’interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di orga-
nizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. entro il predetto ter-
mine, il medesimo ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’arti-
colo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,
entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all’articolo 2, comma
1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la fun-
zionalità del ministero dell’interno».
all’articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di
cui al presente articolo, non si applica il limite per l’integrazione del numero di compo-
nenti di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente
della repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presie-
330

