Page 332 - Rassegna 2017-2
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LEGISLAZIONE


             dopo la lettera b) è inserita la seguente:
             «b-bis) all’articolo 7, comma 5, dopo le parole: “le cui condizioni di salute” sono inserite
             le seguenti: “o di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1”»;
             alla lettera d), capoverso art. 22-bis:
             al comma 1, dopo le parole: «d’intesa con i comuni» sono inserite le seguenti: «e con
             le regioni e le province autonome»;
             al comma 2, dopo le parole: «con i comuni» sono inserite le seguenti: «, con le regioni
             e le province autonome»;
             al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «, le
             regioni e le province autonome»;
             al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai comuni» sono inserite le seguenti:
             «, dalle regioni e dalle province autonome».
             all’articolo 10 comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo del
             presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del presente comma».
             all’articolo 11:
             al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;
             dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
             «3-bis. per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209
             per l’anno 2017, di euro 521.612 per l’anno 2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019».
             all’articolo 12:
             al comma 1:
             al primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio,» sono inserite le seguenti: «al
             fine di accelerare la fase dei colloqui»;
             all’ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l’anno 2017» sono sosti-
             tuite dalle seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l’anno 2017»;
             dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
             «1-bis. in relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto del-
             l’immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l’accoglienza legati ai
             flussi migratori e all’incremento delle richieste di protezione internazionale, il ministero
             dell’interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di orga-
             nizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
             convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. entro il predetto ter-
             mine, il medesimo ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’arti-
             colo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
             modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con  conseguente  riassorbimento,
             entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all’articolo 2, comma
             1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;
             alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la fun-
             zionalità del ministero dell’interno».
             all’articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
             «3-bis. al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di
             cui al presente articolo, non si applica il limite per l’integrazione del numero di compo-
             nenti di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente
             della repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presie-


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