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LEGISLAZIONE


             risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
             2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data
             di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
             2-sexies. agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l’arti-
             colo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi
             degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanzia-
             menti iscritti nello stato di previsione del ministero dell’interno con le modalità previste
             dal comma 12-bis. il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
             con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
             all’articolo 8:
             al comma 1:
             alla lettera a):
             al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dell’ambiente
             e del patrimonio culturale»;
             al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:”» sono
             sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis.», le parole:
             «assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il soddisfacimento
             delle  esigenze»,  dopo  le  parole:  «dei  residenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonché
             dell’ambiente e del patrimonio culturale», le parole: «da afflusso di persone di partico-
             lare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso particolarmente rilevante di
             persone», dopo le parole: «specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del-
             l’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla
             seguente: «trenta»;
             dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
             «2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
             “7-ter. nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare
             regolamenti ai sensi del presente testo unico”»;
             alla lettera b):
             le parole: «all’articolo 54: 1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente» sono sostituite
             dalle seguenti: «all’articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente»;
             al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti:
             «concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popola-
             zione, quelli concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che favorisco-
             no» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono inserite le seguenti: «, la
             tratta di persone»;
             il comma 2 è soppresso.
             all’articolo 9:
             al comma 1:
             al  primo  periodo,  le  parole:  «limitano  la  libera  accessibilità  e»  sono  sostituite  dalle
             seguenti: «impediscono l’accessibilità e la» e dopo le parole: «sanzione amministrati-
             va» è inserita la seguente: «pecuniaria»;
             al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’ac-
             certamento»;
             al comma 2, dopo le parole: «e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998,


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