Page 339 - Rassegna 2017-2
P. 339

GAZZETTA UFFICIALE


          n. 114,» sono inserite le seguenti: «nonché dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di
          cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
          al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, ples-
          si scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o
          comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del
          presente articolo»;
          al  comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  inserite  le
          seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di spe-
          cifiche aree del territorio».
          all’articolo 10:
          al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in esso» sono inserite le seguenti:
          «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed»;
          al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al
          comma 2»;
          al comma 5, le parole: «in sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi
          di condanna» e le parole: «all’imposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti:
          «all’osservanza del divieto, imposto dal giudice»;
          al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e
          l’accesso alle banche dati»;
          dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
          «6-bis. con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia
          e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6,
          anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al
          medesimo comma 6.
          6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-ter  e  1-quater  dell’articolo  8  della  legge  13
          dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
          6-quater. nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti
          alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’ar-
          resto ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile
          procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si
          considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del medesimo codi-
          ce colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga
          inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non
          oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore
          dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».
          all’articolo 11:
          al comma 2, dopo le parole: «priorità che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando
          la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole:
          «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni
          caso garantiti»;
          dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:


                                                                                  337
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344