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GAZZETTA UFFICIALE
n. 114,» sono inserite le seguenti: «nonché dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di
cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, ples-
si scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o
comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del
presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le
seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di spe-
cifiche aree del territorio».
all’articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in esso» sono inserite le seguenti:
«sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed»;
al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al
comma 2»;
al comma 5, le parole: «in sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi
di condanna» e le parole: «all’imposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti:
«all’osservanza del divieto, imposto dal giudice»;
al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e
l’accesso alle banche dati»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia
e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6,
anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al
medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
6-quater. nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti
alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’ar-
resto ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile
procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si
considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del medesimo codi-
ce colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore
dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».
all’articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «priorità che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando
la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole:
«possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni
caso garantiti»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
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