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LEGISLAZIONE


             Titolo III - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

             Art. 19. Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all’operatore
             di rete

             1. il procuratore della repubblica, quando è richiesta l’assistenza tecnica alle opera-
             zioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello stato parte richiedente o nel
             territorio di altro stato parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica
             che l’autorità richiedente abbia indicato:
             a) l’autorità che procede;
             b) l’esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di inter-
             cettazione con l’indicazione del reato per il quale si procede;
             c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
             d) la durata dell’intercettazione.
             2. si dà esecuzione alla richiesta con l’ordine all’operatore di rete di cui all’articolo 96
             del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259, di prestare l’assistenza tecnica
             necessaria. all’operatore di rete è trasmessa copia del provvedimento con cui l’autorità
             richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.

             Art. 20. Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del giudice

             1. Quando la richiesta ha ad oggetto l’assistenza in relazione ad operazioni di intercet-
             tazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello stato, il procuratore della
             repubblica chiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione all’esecuzione
             della richiesta di assistenza. il giudice verifica che l’autorità richiedente abbia comuni-
             cato le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 22, unitamente alla descrizione som-
             maria del fatto per cui si procede, e che l’intercettazione sia disposta per un reato cor-
             rispondente ad uno o più tra quelli per i quali, secondo l’ordinamento interno, l’intercet-
             tazione è consentita. nei casi di urgenza, il procuratore della repubblica provvede alla
             richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e
             comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale,
             entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
             2. il procuratore della repubblica, previa consultazione con l’autorità richiedente, prov-
             vede all’esecuzione con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi o con la suc-
             cessiva trasmissione delle registrazioni.
             3. in deroga a quanto previsto dal comma 2, il procuratore della repubblica, quando
             sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informa-
             zioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adem-
             pimenti di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere
             all’autorità richiedente i risultati delle operazioni di intercettazione.
             4. il procuratore della repubblica procede con le modalità di cui al comma 1 quando la
             richiesta ha ad oggetto l’assistenza tecnica per lo svolgimento delle operazioni di inter-
             cettazione, registrazione e successiva trasmissione dei risultati. in tal caso, all’esito delle
            operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni di intercettazione.


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