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GAZZETTA UFFICIALE
mento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
Titolo II - Forme specifiche di assistenza giudiziaria
Art. 10. Richiesta di uno Stato Parte di restituzione all’avente diritto di beni provenienti
da reato
1. fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il procuratore della repubblica provvede sulla richiesta di sequestro di
cose da restituire all’avente diritto proveniente dall’autorità dello stato parte.
2. La richiesta di consegna è accolta quando non vi è dubbio sull’appartenenza delle
cose e quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova o di confisca.
Art. 11. Trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta
1. Quando per l’esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di acquisizione proba-
toria è necessaria la presenza di una persona, detenuta nello stato parte richiedente,
questa, se presta consenso, può essere temporaneamente trasferita in territorio nazio-
nale su iniziativa dell’autorità richiedente.
2. il ministro della giustizia, ricevuta la richiesta di trasferimento temporaneo, la tra-
smette al procuratore della repubblica a cui spetta l’esecuzione della richiesta di assi-
stenza, se ritiene che l’esecuzione non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello stato.
3. il procuratore della repubblica concorda con l’autorità richiedente le modalità del
trasferimento temporaneo e il termine di rientro nello stato richiedente. Dispone quindi
che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimen-
to temporaneo, nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta.
4. il procuratore della repubblica dà esecuzione al trasferimento temporaneo a condi-
zione che l’autorità richiedente trasmetta copia della dichiarazione di consenso della
persona detenuta.
5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a
restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né
assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e
diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la
persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello stato tra-
scorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo
averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 12. Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte di persona detenuta in Italia
1. L’autorità giudiziaria, con la richiesta di assistenza per il compimento di atti di acqui-
sizione probatoria nel territorio di altro stato parte, può concordare con l’autorità com-
petente di detto stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o internata
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