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LEGISLAZIONE


             in italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia necessaria al com-
             pimento dell’atto oggetto della richiesta di assistenza.
             2. il ministro della giustizia trasmette la richiesta di trasferimento temporaneo all’auto-
             rità competente dello stato parte se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la
             sicurezza o altri interessi essenziali dello stato.
             3. L’autorità giudiziaria, in accordo con l’autorità competente dello stato parte, defini-
             sce le modalità del trasferimento e fissa, nel rispetto dei termini massimi di custodia
             cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in
             italia.
             4. il trasferimento temporaneo è disposto su autorizzazione del giudice che procede,
             individuato ai sensi dell’articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto
             detenuto è un condannato o un internato, l’autorizzazione è richiesta al magistrato di
             sorveglianza.
             5. il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato
             a condizione che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilità di conferire
             con il difensore.
             6. il periodo di detenzione trascorso all’estero è computato a ogni effetto nella durata
             della custodia cautelare.
             7.  nel  caso  di  detenuto  in  espiazione  della  pena  il  periodo  di  detenzione  trascorso
             all’estero si considera trascorso in italia.

             Art. 13. Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte

             1. L’esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona
             sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito
             ha  luogo  previo  accordo  con  l’autorità  richiedente  circa  le  modalità  dell’audizione,
             anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. e’
             assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. alla richiesta di
             assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato si
             dà corso soltanto se questi vi consentono.
             2. il procuratore della repubblica o il giudice, ciascuno nell’ambito delle rispettive attri-
             buzioni, provvedono a:
             a) identificare la persona da ascoltare;
             b) notificare l’ora e il luogo dell’audizione;
             c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
             d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l’imputato a comparire con le modalità sta-
             bilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciu-
             te dall’ordinamento dello stato parte ed espressamente indicati dall’autorità richiedente.
             3. L’audizione è condotta direttamente dall’autorità richiedente o, secondo il proprio
             ordinamento giuridico, sotto la sua direzione. al testimone è comunque assicurata la
             facoltà di astensione nei casi previsti dalla legge italiana.
             4. il verbale dell’audizione è trasmesso all’autorità richiedente dello stato parte.
             5. si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del
             codice penale per i fatti commessi nel corso dell’audizione in videoconferenza.


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