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LEGISLAZIONE
in italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia necessaria al com-
pimento dell’atto oggetto della richiesta di assistenza.
2. il ministro della giustizia trasmette la richiesta di trasferimento temporaneo all’auto-
rità competente dello stato parte se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la
sicurezza o altri interessi essenziali dello stato.
3. L’autorità giudiziaria, in accordo con l’autorità competente dello stato parte, defini-
sce le modalità del trasferimento e fissa, nel rispetto dei termini massimi di custodia
cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in
italia.
4. il trasferimento temporaneo è disposto su autorizzazione del giudice che procede,
individuato ai sensi dell’articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto
detenuto è un condannato o un internato, l’autorizzazione è richiesta al magistrato di
sorveglianza.
5. il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato
a condizione che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilità di conferire
con il difensore.
6. il periodo di detenzione trascorso all’estero è computato a ogni effetto nella durata
della custodia cautelare.
7. nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso
all’estero si considera trascorso in italia.
Art. 13. Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte
1. L’esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona
sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito
ha luogo previo accordo con l’autorità richiedente circa le modalità dell’audizione,
anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. e’
assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. alla richiesta di
assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato si
dà corso soltanto se questi vi consentono.
2. il procuratore della repubblica o il giudice, ciascuno nell’ambito delle rispettive attri-
buzioni, provvedono a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l’ora e il luogo dell’audizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l’imputato a comparire con le modalità sta-
bilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciu-
te dall’ordinamento dello stato parte ed espressamente indicati dall’autorità richiedente.
3. L’audizione è condotta direttamente dall’autorità richiedente o, secondo il proprio
ordinamento giuridico, sotto la sua direzione. al testimone è comunque assicurata la
facoltà di astensione nei casi previsti dalla legge italiana.
4. il verbale dell’audizione è trasmesso all’autorità richiedente dello stato parte.
5. si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del
codice penale per i fatti commessi nel corso dell’audizione in videoconferenza.
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