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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”


          in un falso ideologico dovrebbe qualificarsi - ove ne ricorrano tutti i presupposti
          - come reato comune di falso, soggetto alle più gravi pene previste dagli articoli
          479 e seguenti del codice penale e rimesso alla cognizione del giudice ordinario .
                                                                                    (9)
               Su tale linea è attestata anche una parte della giurisprudenza di merito .
                                                                                   (10)
               E’ opportuno qui richiamare, per chiarezza di esposizione, l’insegnamento
          del Manzini secondo il quale il falso materiale si ha quando il documento non
          è genuino vale a dire non è scritto, in tutto o in parte, dalla persona (o dall’au-
          torità) avente titolo ad esserne autore; il falso ideologico (o concettuale) allor-
          ché il documento è bensì genuino ma non è veridico perché chi ha titolo a for-
          marlo in esso attesta cose contrarie al vero .
                                                   (11)
               Ciò detto, come esempio di condotta illecita non sussumibile nella norma
          penale militare in disamina secondo la dottrina e la giurisprudenza su richiamata,
          possono citarsi le false attestazioni sulle date e gli orari di arrivo e partenza inserite
          dal militare nel foglio di viaggio che, in quanto apposte da chi ne ha titolo ma non
          vere, integrano un falso ideologico ed andrebbero contestate a titolo di reato comu-
          ne di falso. A sostegno di tale opzione ermeneutica si afferma che la condotta san-
          zionata dall’art. 220 c.p.m.p. appare descritta in modo conforme a quella dei reati di
          falsità materiale contenuti nel codice penale. Vale a dire che la sovrapponibilità del
          testo della norma militare (“Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio
          … ovvero altera … è punito …”) con quello dell’art. 476 c.p. che punisce la falsità
          materiale (“Il pubblico ufficiale che … forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera
          un atto vero è punito …”) rappresenta, per i sostenitori di tale orientamento inter-
          pretativo, motivo sufficiente per escludere dalla portata dell’illecito militare il falso
          ideologico.  Ad  avviso  di  chi  scrive  tale  conclusione  non  appare  convincente.
          Innanzitutto si osserva che mentre i reati di falso inclusi nel codice penale sono
          espressamente e chiaramente distinti tramite le rispettive rubriche nelle due note
          tipologie commissive, nel testo della disposizione penale militare e nella relativa
          rubrica mai vengono utilizzati i termini “materiale” e “ideologico” né si opera alcu-
          na limitazione o distinzione della condotta tipizzata sotto il profilo in esame.


          (9)   - V. VEUTRO, in Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, cit., 455; D. BRUNELLI - G. MAZZI,
               Diritto Penale Militare, cit., 388; D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale militare, cit.
          (10) -  Corte Militare di Appello, sentenza n. 101 del 5 ottobre 2016
          (11) -  MANZINI, Trattato di Diritto penale italiano, VI, n. 1961.

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