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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Quanto all’espressione “formare un atto falso” che, nell’art. 220 c.p.m.p.
come nell’art. 476 c.p., fissa la condotta illecita da assoggettare a sanzione,
l’Antolisei (e, prima di lui, il Carnelutti) ha chiarito che, presa alla lettera, essa
include la falsità ideologica .
(12)
In altri termini, con la frase “formare un atto falso” non può che inten-
dersi l’azione consistente nel creare un atto capace di far apparire una falsa real-
tà diversa da quella vera, ciò con evidente riferimento a qualsivoglia elemento e
contenuto dell’atto medesimo. Da tale constatazione si trae la conseguente con-
siderazione che, per il reato comune di cui all’art. 476 c.p. è la presenza nella
rubrica del richiamo alla falsità materiale che impone una interpretazione
restrittiva dell’espressione linguistica impiegata per descrivere la condotta, limi-
tandone il significato solo a quello di “contraffazione” vale a dire di provenien-
za del documento da persona diversa da quella che appare esserne autore. Ma
nel reato militare in esame non si rinviene nessun elemento, né nella rubrica né
nel testo dell’articolo, che limita le modalità di realizzazione della condotta
tipizzata, sicché la frase “formare un falso foglio di licenza … etc.” non può che
intendersi nel suo significato più pieno e logico di falsificazione sia materiale
(documento non genuino) che ideologica (documento non veridico).
Argomento che dà valore alla soluzione che si propone, può rinvenirsi
nella Relazione al Codice penale militare di pace, e precisamente nel punto in
cui, dopo aver illustrato i fatti rientranti nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p.,
si afferma che “devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni, i quali - anche se l’agente sia un militare - sono
compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli 476 e 479 del codice penale”.
Tali norme sono, giustappunto, quelle che puniscono la falsità materiale
(art. 476 c.p.) e la falsità ideologica (art. 479 c.p.) commessa dal pubblico uffi-
ciale in atti pubblici; è evidente, dunque, che la volontà del legislatore, così
come emerge dai lavori preparatori del codice penale militare, era quella di
ricomprendere entrambi i tipi di condotte di falsità nella previsione dall’art. 220
c.p.m.p. salvo si trattasse di condotte commesse dal militare nella qualità di pub-
blico ufficiale e nell’esercizio delle relative funzioni, caso in cui i fatti rientrava-
no nelle più gravi e distinte fattispecie del codice penale.
(12) - ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale - parte speciale, II, 490.
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