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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Quanto all’espressione “formare un atto falso” che, nell’art. 220 c.p.m.p.
             come  nell’art.  476  c.p.,  fissa  la  condotta  illecita  da  assoggettare  a  sanzione,
             l’Antolisei (e, prima di lui, il Carnelutti) ha chiarito che, presa alla lettera, essa
             include la falsità ideologica .
                                       (12)
                  In altri termini, con la frase “formare un atto falso” non può che inten-
             dersi l’azione consistente nel creare un atto capace di far apparire una falsa real-
             tà diversa da quella vera, ciò con evidente riferimento a qualsivoglia elemento e
             contenuto dell’atto medesimo. Da tale constatazione si trae la conseguente con-
             siderazione che, per il reato comune di cui all’art. 476 c.p. è la presenza nella
             rubrica  del  richiamo  alla  falsità  materiale  che  impone  una  interpretazione
             restrittiva dell’espressione linguistica impiegata per descrivere la condotta, limi-
             tandone il significato solo a quello di “contraffazione” vale a dire di provenien-
             za del documento da persona diversa da quella che appare esserne autore. Ma
             nel reato militare in esame non si rinviene nessun elemento, né nella rubrica né
             nel  testo  dell’articolo,  che  limita  le  modalità  di  realizzazione  della  condotta
             tipizzata, sicché la frase “formare un falso foglio di licenza … etc.” non può che
             intendersi nel suo significato più pieno e logico di falsificazione sia materiale
             (documento non genuino) che ideologica (documento non veridico).
                  Argomento che dà valore alla soluzione che si propone, può rinvenirsi
             nella Relazione al Codice penale militare di pace, e precisamente nel punto in
             cui, dopo aver illustrato i fatti rientranti nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p.,
             si afferma che “devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico ufficiale
             nell’esercizio delle sue funzioni, i quali - anche se l’agente sia un militare - sono
             compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli 476 e 479 del codice penale”.
                  Tali norme sono, giustappunto, quelle che puniscono la falsità materiale
             (art. 476 c.p.) e la falsità ideologica (art. 479 c.p.) commessa dal pubblico uffi-
             ciale  in  atti  pubblici;  è  evidente,  dunque,  che  la  volontà  del  legislatore,  così
             come  emerge  dai  lavori  preparatori  del  codice  penale  militare,  era  quella  di
             ricomprendere entrambi i tipi di condotte di falsità nella previsione dall’art. 220
             c.p.m.p. salvo si trattasse di condotte commesse dal militare nella qualità di pub-
             blico ufficiale e nell’esercizio delle relative funzioni, caso in cui i fatti rientrava-
             no nelle più gravi e distinte fattispecie del codice penale.

             (12) - ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale - parte speciale, II, 490.

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