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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”


               La soluzione interpretativa proposta risulta già fatta propria dalla Corte
          Suprema di Cassazione con la sopra richiamata sentenza del 2012. In tale circo-
          stanza gli Ermellini erano stati chiamati a giudicare la condotta di un militare
          imputato di “falso in foglio di licenza di via e simili” e “appropriazione indebi-
          ta” per aver egli operato false annotazioni sul Foglio di marcia dell’automezzo
          dal medesimo condotto, in modo da far risultare un consumo di carburante
          superiore a quello effettivo e così consentirgli di appropriarsi indebitamente del
          carburante eccedente quello realmente impiegato.
               Nel caso di specie si trattava, come è evidente, proprio di un falso ideolo-
          gico in quanto al militare si contestava di aver annotato sul documento (foglio
          di marcia) - con il quale era stato comandato il suo “movimento” quale autista
          di automezzo militare - circostanze non corrispondenti al vero. La Corte di
          Cassazione, richiesta dal difensore ricorrente di dichiarare il difetto di giurisdi-
          zione del giudice militare sulla condotta di falsificazione, sia pure invocando
          nello specifico la non riconducibilità del documento a quelli oggetto di tutela
          penale  militare,  rigettava  la  censura,  affermando  che  nella  fattispecie  di  cui
          all’art. 220 c.p.m.p. deve essere ricondotta l’attività di falsificazione di “docu-
          mento autorizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con il
          conducente che lo forma e lo integra, assumendosi la responsabilità di apporre
          veridiche attestazioni afferenti gli orari, i percorsi, i luoghi, la percorrenza chi-
          lometrica e quant’altro sia nel documento previsto”.
               Vale a dire che, secondo la Cassazione, devono ritenersi soggette alla san-
          zione stabilita dalla norma penale militare in argomento anche quelle condotte
          del  militare  consistite  nel  formare  o  integrare  un  documento  “circolatorio”
          apponendo sul medesimo false attestazioni riguardanti gli orari, i percorsi, i luo-
          ghi, la percorrenza chilometrica e quant’altro sia previsto ai fini della sua com-
          pletezza amministrativa.
               Può concludersi, dunque, che l’autorevole avviso espresso dalla Corte di
          Cassazione nella richiamata pronuncia conforta l’assunto che qui si sostiene
          circa l’inclusione nel reato di cui all’art. 220 c.p.m.p. della condotta di falso ideo-
          logico.






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