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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             caso.
                  un  tale  scenario  aprirebbe  il  campo  a  un  delicato  problema  di  “bis  in
             idem” sostanziale, come venutosi a configurare anche a seguito della sentenza
             della Corte Costituzionale n. 200 del 31 maggio 2016 , in quanto, come si è
                                                                 (15)
             visto, la condotta di violenza sessuale e quella di ingiuria ad inferiore (si ribadi-
             sce: sempre nella specie dell’ingiuria reale) dal punto di vista naturalistico sono
             assolutamente coincidenti, differenziandosi le due fattispecie solo per il diverso
             evento in senso giuridico che le caratterizza, per cui nessun elemento di diver-
             sità fattuale verrebbe a giustificare il superamento del disposto di cui all’art. 649
             c.p.p.
                  Conseguenza di tutto ciò sarebbe, quindi, la preclusione per il giudice mili-
             tare di procedere per il reato militare di ingiuria ad inferiore, in quanto si trat-
             terebbe di un secondo giudizio sullo stesso fatto storico.
                  Passando ad altri profili, del tutto estranei al rapporto con i reati di ingiu-
             ria, ulteriori problemi interpretativi emergono, ancora una volta, quando il sog-
             getto attivo del reato di violenza sessuale sia un superiore in grado.
                  Infatti, va ricordato che il reato di violenza sessuale diviene perseguibile
             d’ufficio, a norma dell’art. 609 septies, se posto in essere dal pubblico ufficiale
             o dall’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio dei suoi poteri.
                  In proposito, per un verso bisogna tener conto che il militare solo quando
             svolge determinate funzioni riveste anche la qualifica di pubblico ufficiale (16)  e
             per altro verso che, secondo la Suprema Corte, ai fini del realizzarsi della sud-
             detta circostanza, non è richiesto l’abuso delle funzioni pubblicistiche svolte,
             essendo sufficiente il semplice collegamento tra la condotta illecita e le predette

             (15) - In questa sede non è possibile approfondire ulteriormente il tema. Basti solo ricordare che
                  negli ultimi tempi sul principio del “ne bis in idem” si sta concentrando l’interesse di molti stu-
                  diosi, a causa delle numerosissime sentenze dei giudici sia nazionali che sovranazionali inter-
                  venute sul concetto di “stesso fatto”.
             (16) . La Cassazione in proposito ha chiarito che i militari in servizio presso le caserme ed inqua-
                  drati in unità organiche operative possono essere considerati pubblici ufficiali solo nel caso
                  in cui, all’interno dell’organizzazione militare diretta ad adempiere uno dei compiti essenziali
                  dello Stato, svolgono funzioni (quali quella di ufficiale di picchetto o simile) alle quali sia con-
                  nesso, nel pubblico interesse, un potere di coazione, che si sovrapponga al vincolo gerarchi-
                  co, ed un potere di certificazione (Cass., 10 marzo 1986, Cazzaro, rass. giust. mil. 1986, 425
                  e Cass., 29 ottobre 1984, Maritati, rass. giust. mil. 1985, 97).


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