Page 303 - Rassegna 2017-2
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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE:
                     QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO


               In sostanza, i due reati si distinguono solo per la diversità del bene giuri-
          dico protetto, per cui verrebbe a crearsi un rapporto di concorso formale pres-
          soché necessario, salvo ritenere - e questa sembra la soluzione più corretta con
          riguardo all’ingiuria tra pari grado di cui all’art. 226 c.p.m.p. - che la lesione della
          sfera sessuale assorba in sé anche quella dei beni giuridici tipici dei reati di ingiu-
          ria.
               La questione, però, è resa più insidiosa dalla natura plurioffensiva del reato
          militare di abuso di autorità mediante ingiuria, che si pone come lesivo anche
          del servizio e della disciplina, per cui all’interprete si richiede uno sforzo ulte-
          riore per definire se ci si trova di fronte ad una possibile ipotesi di concorso for-
          male ovvero se anche in questi casi si può parlare di assorbimento nell’unico
          reato di violenza sessuale e, quindi, di concorso apparente di norme.
               Sul punto sembra potersi affermare che la violenza sessuale non sia ido-
          nea a riassumere in sé l’intero disvalore del fatto, in quanto, se appare capace
          di assorbire l’immanente offesa al prestigio, all’onore e alla dignità della vit-
          tima, non altrettanto può dirsi per l’offesa al servizio e alla disciplina, beni
          giuridici evidentemente eccentrici rispetto al raggio di interesse del reato ses-
          suale.
               D’altra parte, è ovvio che il reato militare di ingiuria ad inferiore, anche
          nella forma dell’ingiuria reale, lascia completamente in ombra l’offesa alla liber-
          tà sessuale della vittima, come è accaduto di fatto nella vicenda in esame, sia
          pure a causa della mancanza della querela.
               Ad avviso di chi scrive, quindi, pur nella consapevolezza che la dottrina
          critica  l’impostazione  giurisprudenziale  che  limita  il  concorso  apparente  di
          norme ai soli casi di identità di bene giuridico, potrebbe sostenersi che la natura
          plurioffensiva del reato militare di cui all’art. 196, comma 2, c.p.m.p. (che, non
          si  dimentichi,  si  configura  solo  in  assenza  delle  cause  di  esclusione  previste
          dall’art. 199 c.p.m.p. e, quindi, quando vi è un particolare legame con il servizio
          e la disciplina) determina una vicenda di concorso formale di reati e, quindi, la
          configurabilità di entrambe le fattispecie.
               Se ciò è vero, potrebbe verificarsi, ad esempio, che la vittima presenti que-
          rela per il reato di violenza sessuale direttamente avanti all’autorità giudiziaria
          ordinaria e che questa, ritenendolo insussistente, disponga l’archiviazione del


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