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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
compresi i profili intersoggettivi del rapporto tra autore e vittima, escludendo
il perfezionamento della fattispecie quando nella condotta non sia riconoscibi-
le in assoluto neanche una sia pur minima finalità di soddisfazione sessuale da
parte dell’aggressore .
(9)
In ogni caso, ciò che appare importante nell’economia del nostro discorso,
è evidenziare come la Cassazione, ai fini dell’applicazione delle fattispecie di cui
si tratta, pur rimanendo ancorata ad un concetto di atto sessuale che mantenga
un sia pur labile legame con la sfera della libido, segue una linea ermeneutica di
portata ampiamente estensiva.
Ciò assumerà particolare rilievo quando si andrà ad esaminare il caso
affrontato nella sentenza che ha offerto lo spunto per queste riflessioni, in cui
la condotta si colloca proprio al limite della punibilità a titolo di violenza ses-
suale.
vediamo ora brevemente come si atteggia il rapporto tra la violenza ses-
suale e gli altri reati contro la persona, trattandosi di questioni necessarie per
affrontare adeguatamente il tema con riferimento ai reati militari.
In proposito si ritiene comunemente che tra il reato di violenza sessuale e
quello di percosse o di lesioni personali non si verifica alcun fenomeno di assor-
bimento, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che
non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro, in quanto la
privazione della libertà sessuale può essere perpetrata anche con mezzi che non
vulnerano l’integrità fisica, per cui vi è concorso di reati qualora alla vittima si
cagionino conseguenze lesive, anche solo per vincerne la resistenza .
(10)
(9) - Cass. Sez. III, 17 febbraio 2015 - 11 giugno 2015, n. 24683. In tale decisione la Cassazione
sembra andare in controtendenza rispetto alla sentenza n. 21020/2014 di cui a nota 6, affer-
mando che: “In tema di atti sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. è solo quel-
la finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell’aggressore, o a volontariamente invadere e
compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di
valutare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamen-
te alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di
tipo sintetico, dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersog-
gettiva”. In motivazione, però, i supremi giudici sostengono che si tratta di un contrasto solo
apparente, in quanto il fatto esaminato era consistito in un atto di brutale violenza che, pur
interessando una zona ritenuta erogena dal comune sentire, era univocamente volto solo ad
umiliare e punire la vittima.
(10) - Cass. Sez. III, 13 giugno 2012 - 11 aprile 2013, n. 16446.
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