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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE:
                     QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO


          quindi affermato che il fine di concupiscienza non concorre a qualificare un
          atto come sessuale, né tale carattere è escluso dal fine ludico o di umiliazione
          della vittima .
                      (6)
               Sono stati, in tal modo, riconosciuti come atti sessuali anche semplici toc-
          camenti di zone erogene, effettuati intenzionalmente e contro la volontà della
          vittima.
               Tale ultimo elemento, ossia la contraria volontà della vittima (che costitui-
          sce forse l’elemento più pregnante del reato) posto in connessione con la rite-
          nuta  punibilità  delle  condotte  commesse  repentinamente  o  con  insidia ,  ha
                                                                                 (7)
          portato alla conclusione che la violenza sessuale può consistere in qualsiasi atto
          che, risolvendosi in un contatto corporeo con una zona erogena, pur se fugace
          ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un
          coinvolgimento  della  sfera  fisica  di  quest’ultimo,  ponga  in  pericolo  la  libera
          autodeterminazione della persona offesa .
                                                 (8)
               Non bisogna dimenticare, però, che il diritto penale si invera mediante un
          giudizio sul fatto, che risente in misura decisiva delle situazioni soggettive e
          oggettive che caratterizzano la condotta sia dell’agente che della vittima, e ciò
          si dimostra ancor più vero per questa tipologia di reato.
               In proposito, infatti, si è parlato in giurisprudenza della esigenza, al fine
          di valutare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale,
          di tenere comunque conto di tutto il contesto in cui il fatto si è verificato, ivi


          (6) - Cass., Sez. III, 28 ottobre 2014 - 21 maggio 2015, n. 21020.
          (7) - Con la sentenza n. 35473 del 7 aprile 2016 - 26 agosto 2016, la Corte, richiamando la sentenza
              n. 42871 del 26 settembre 2013, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “In tema di vio-
              lenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera
              determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità con-
              notate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di
              persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli
              insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. pal-
              pamenti, sfregamenti, baci)”. In tale decisione, peraltro, nel respingere il ricorso dell’imputato,
              si è sottolineato che la condotta incriminata era consistita nell’aver posto la mano sul gluteo
              della persona offesa “per un tempo apprezzabile”, il che era stato considerato elemento signi-
              ficativo non tanto ai fini del riconoscimento della materialità del reato, quanto ai fini del della
              sussistenza dell’elemento psicologico.
          (8) - Cass. Sez. III, 12 maggio 2010 - 13 luglio 2013, n. 27042.


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