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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE:
QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO
Al di là di tali osservazioni critiche, deve comunque prendersi atto della
significativa evoluzione nella individuazione del bene giuridico protetto, che
vede come primario obiettivo di tutela le prerogative di libertà della persona
umana, con riguardo alla sua sfera sessuale.
Nella sostanza la riforma ha segnato comunque una vera e propria
rivoluzione, tra l’altro concentrando tutte le possibili condotte lesive, prima
parcellizzate tra violenza carnale e atti di libidine violenti, in un’unica fatti-
specie di violenza sessuale, comprendente dal vero e proprio stupro alle
semplici molestie fisiche a sfondo sessuale, con il corredo delle opportune
aggravanti e attenuanti, nonché delle più specifiche ipotesi concernenti i
fatti commessi a danno di minori o da una pluralità di soggetti (violenza
sessuale di gruppo).
Anche tali scelte, peraltro, non sono andate esenti da critiche, e alcune di
esse meritano in questa sede un sintetico richiamo.
Tra le maggiori censure avanzate dalla dottrina, in particolare, vi è quella
di eccessiva genericità, disordine ed approssimazione nella formulazione delle
disposizioni precettive. Si è ritenuto, in particolare, che le “nuove” disposizioni
siano affette da uno dei vizi più frequenti che affliggono la nostra più recente
produzione normativa, ossia quello di rimettere ai giudici il compito di colmare
le lacune legislative con un opera interpretativa che spesso è chiamata a debor-
dare in atti di vera e propria creatività , con evidente messa in crisi dei principi
(3)
costituzionali di tassatività e determinatezza.
A riprova di ciò, basti considerare che la terminologia utilizzata nel nomen
iuris dell’art. 609-bis congloba nel temine “violenza” non solo le condotte
costrittive esercitate mediante violenza o minaccia, ma anche tutta una serie di
altre modalità che appaiono estranee al significato che viene comunemente
attribuito alla violenza.
In particolare la norma prevede l’abuso di autorità, l’abuso delle condizio-
ni di inferiorità fisica o psichica della vittima, l’inganno consistente nell’essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Questa dilatazione descrittiva del precetto contenuto nell’art. 609-bis del
(3) - Cfr. S. DI PINTo, “Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in:
osservatoriopenale.it, 31 marzo 2014.
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