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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE:
                     QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO


               Al di là di tali osservazioni critiche, deve comunque prendersi atto della
          significativa  evoluzione  nella  individuazione  del  bene  giuridico  protetto,  che
          vede come primario obiettivo di tutela le prerogative di libertà della persona
          umana, con riguardo alla sua sfera sessuale.
               Nella  sostanza  la  riforma  ha  segnato  comunque  una  vera  e  propria
          rivoluzione, tra l’altro concentrando tutte le possibili condotte lesive, prima
          parcellizzate tra violenza carnale e atti di libidine violenti, in un’unica fatti-
          specie  di  violenza  sessuale,  comprendente  dal  vero  e  proprio  stupro  alle
          semplici molestie fisiche a sfondo sessuale, con il corredo delle opportune
          aggravanti  e  attenuanti,  nonché  delle  più  specifiche  ipotesi  concernenti  i
          fatti commessi a danno di minori o da una pluralità di soggetti  (violenza
          sessuale di gruppo).
               Anche tali scelte, peraltro, non sono andate esenti da critiche, e alcune di
          esse meritano in questa sede un sintetico richiamo.
               Tra le maggiori censure avanzate dalla dottrina, in particolare, vi è quella
          di eccessiva genericità, disordine ed approssimazione nella formulazione delle
          disposizioni precettive. Si è ritenuto, in particolare, che le “nuove” disposizioni
          siano affette da uno dei vizi più frequenti che affliggono la nostra più recente
          produzione normativa, ossia quello di rimettere ai giudici il compito di colmare
          le lacune legislative con un opera interpretativa che spesso è chiamata a debor-
          dare in atti di vera e propria creatività , con evidente messa in crisi dei principi
                                              (3)
          costituzionali di tassatività e determinatezza.
               A riprova di ciò, basti considerare che la terminologia utilizzata nel nomen
          iuris  dell’art.  609-bis  congloba  nel  temine  “violenza”  non  solo  le  condotte
          costrittive esercitate mediante violenza o minaccia, ma anche tutta una serie di
          altre  modalità  che  appaiono  estranee  al  significato  che  viene  comunemente
          attribuito alla violenza.
               In particolare la norma prevede l’abuso di autorità, l’abuso delle condizio-
          ni di inferiorità fisica o psichica della vittima, l’inganno consistente nell’essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona.
               Questa dilatazione descrittiva del precetto contenuto nell’art. 609-bis del

          (3) - Cfr. S. DI PINTo, “Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in:
              osservatoriopenale.it, 31 marzo 2014.

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