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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             codice penale, recante un catalogo di condotte di tipo quasi esemplificativo, di
             fatto ostacola una rassicurante definizione della tipicità del reato di violenza ses-
             suale e apre il campo ad una gamma di interpretazioni la cui bussola pare orien-
             tata preminentemente verso l’obiettivo di dare corpo a forme di tutela della
             libertà sessuale in linea con le istanze emergenti dal contesto socioculturale di
             riferimento.
                  Si è pervenuti, quindi a ricondurre alla fattispecie di violenza sessuale una
             serie di condotte che, utilizzando parametri ermeneutici di tipo più spiccata-
             mente  letterale,  sarebbero  probabilmente  rimaste  fuori  del  raggio  di  azione
             della norma.
                  un tale percorso, a ben vedere, è stato agevolato anche dalla mancanza
             nella legge penale ordinaria di una esplicita definizione del concetto di violenza ,
                                                                                       (4)
             peraltro utilizzato nella descrizione di molte fattispecie di reato, e la conseguen-
             te necessità - che si è rivelata per certi versi anche una opportunità - di sopperire
             in via interpretativa a tale carenza.
                  Si  è  quindi  sedimentata  nel  tempo,  con  riguardo  ai  reati  sessuali,  una
             nozione di violenza calibrata sul parametro del bene giuridico protetto dalla
             norma incriminatrice, includendovi anche gli atti posti in essere in modo insi-
             dioso e repentino, tali da impedire al soggetto passivo di manifestare il proprio
             dissenso o esercitare qualsiasi forma di opposizione.
                  La giurisprudenza più recente, inoltre, è giunta in taluni casi quasi a dema-
             terializzare il concetto stesso di violenza, fino a farlo praticamente coincidere
             col dissenso della vittima .
                                     (5)
                  Anche  riguardo  a  cosa  debba  intendersi  per  atto  sessuale  si  sono  resi
             necessari specifici interventi interpretativi, al fine di delinearne in modo suffi-
             cientemente determinato il contenuto.
                  emblematiche alcune pronunce della Suprema Corte.
                  Ad esempio, si è posto in rilievo l’aspetto obiettivo che caratterizza l’atto
             sessuale, piuttosto che quello soggettivo, legato alle intenzioni dell’agente. Si è

             (4) - Il codice penale stabilisce solo cosa debba intendersi per “violenza sulle cose” all’art. 392,
                 commi 2 e 3.
             (5) - MANTovANI, Diritto penale. Parte speciale I. I delitti contro la persona, vI ed., pag. 403 Padova, 2016,
                 con ampi richiami giurisprudenziali.


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