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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
codice penale, recante un catalogo di condotte di tipo quasi esemplificativo, di
fatto ostacola una rassicurante definizione della tipicità del reato di violenza ses-
suale e apre il campo ad una gamma di interpretazioni la cui bussola pare orien-
tata preminentemente verso l’obiettivo di dare corpo a forme di tutela della
libertà sessuale in linea con le istanze emergenti dal contesto socioculturale di
riferimento.
Si è pervenuti, quindi a ricondurre alla fattispecie di violenza sessuale una
serie di condotte che, utilizzando parametri ermeneutici di tipo più spiccata-
mente letterale, sarebbero probabilmente rimaste fuori del raggio di azione
della norma.
un tale percorso, a ben vedere, è stato agevolato anche dalla mancanza
nella legge penale ordinaria di una esplicita definizione del concetto di violenza ,
(4)
peraltro utilizzato nella descrizione di molte fattispecie di reato, e la conseguen-
te necessità - che si è rivelata per certi versi anche una opportunità - di sopperire
in via interpretativa a tale carenza.
Si è quindi sedimentata nel tempo, con riguardo ai reati sessuali, una
nozione di violenza calibrata sul parametro del bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice, includendovi anche gli atti posti in essere in modo insi-
dioso e repentino, tali da impedire al soggetto passivo di manifestare il proprio
dissenso o esercitare qualsiasi forma di opposizione.
La giurisprudenza più recente, inoltre, è giunta in taluni casi quasi a dema-
terializzare il concetto stesso di violenza, fino a farlo praticamente coincidere
col dissenso della vittima .
(5)
Anche riguardo a cosa debba intendersi per atto sessuale si sono resi
necessari specifici interventi interpretativi, al fine di delinearne in modo suffi-
cientemente determinato il contenuto.
emblematiche alcune pronunce della Suprema Corte.
Ad esempio, si è posto in rilievo l’aspetto obiettivo che caratterizza l’atto
sessuale, piuttosto che quello soggettivo, legato alle intenzioni dell’agente. Si è
(4) - Il codice penale stabilisce solo cosa debba intendersi per “violenza sulle cose” all’art. 392,
commi 2 e 3.
(5) - MANTovANI, Diritto penale. Parte speciale I. I delitti contro la persona, vI ed., pag. 403 Padova, 2016,
con ampi richiami giurisprudenziali.
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