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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE:
                     QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO


          ombra,  dato  che  le  relazioni  intersoggettive  in  ambito  militare  si  dipanano
          lungo un versante che comunque, o direttamente o indirettamente, è legato al
          servizio e alla disciplina.
               veniamo  finalmente  ad  esaminare  il  caso  giudicato  con  la  sentenza  in
          commento. un sottufficiale, in presenza di altri militari, incrociando per le scale
          del reparto un altro militare di sesso femminile inferiore in grado, le dà una
          pacca sui glutei pronunciando le parole “su a lavorare”.
               Il gesto, evidentemente sgradito alla vittima, che ne era rimasta turbata,
          viene riferito ai superiori ma non viene presentato un formale atto di querela.
               La  comunicazione  di  notizia  di  reato  perviene  quindi  alla  competente
          Procura militare che avvia un procedimento per ingiuria ad inferiore (art. 196,
          comma 2, c.p.m.p.) , ritenendo che la condotta configuri una ipotesi di ingiuria
                            (13)
          reale e che il fatto sia stato commesso per cause non estranee al servizio e alla
          disciplina.
               Tutti  i  giudici  investiti  del  caso,  Tribunale  militare,  Corte  militare
          d’Appello e Corte di Cassazione, condividono tale impostazione accusatoria,
          pervenendo alla condanna dell’imputato.
               Alla luce di tutte le considerazioni svolte precedentemente, l’esame di tale
          vicenda, per certi versi emblematica, non può che suscitare qualche inevitabile
          perplessità sull’equilibrio e l’adeguatezza del sistema.


          (13) - Si ricordi che le condotte di insubordinazione con ingiuria e di ingiuria ad inferiore sono
               descritte,  diversamente  rispetto  all’ingiuria  ex  art.  226  c.p.m.p.,  come  offesa  al  prestigio,
               all’onore o alla dignità rispettivamente dell’inferiore o del superiore. Questi reati, sistemati-
               camente collocati tra quelli contro il servizio e la disciplina, hanno come obiettivo di tutela
               sia il rapporto gerarchico, in senso ascendente o discendente, sia la persona del militare. La
               diversa formulazione non è priva di conseguenze concrete, in quanto determina una dilata-
               zione dell’ambito di punibilità rispetto alla fattispecie di ingiuria  tra pari grado.
               Per un approfondimento: v. SANToro, in Codici penali militari, RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
               E DI DOTTRINA, a cura di D. BruNeLLI e G. MAzzI, pagg. 686 e segg. Giuffré, 2001.
               Si veda anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7575 del 22 gennaio 2014 - 18 febbraio 2014, secon-
               do cui: “In tema di ingiuria a un inferiore, la posizione di supremazia gerarchica dell’autore
               rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressione
               volgari, pur e ormai prive di connotazioni offensive nel linguaggio comune e tra pari, in
               quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto
               in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell’art. 53,
               comma terzo, Costituzione”.


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