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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE:
QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO
Quanto all’ingiuria, però, la questione non pare essere stata mai espressa-
mente affrontata, ed è pressoché impossibile ormai che ciò accada con riguardo
al reato di cui all’art. 594 del codice penale che è stato depenalizzato con il
Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, a differenza del corrispondente reato
militare di cui all’art. 226 del codice di pace e dei reati militari di insubordina-
zione con ingiuria e ingiuria ad inferiore (artt. 189 c. 2 e 196 c.2 c.p.m.p.) , che
(11)
non sono stati coinvolti nella citata riforma.
Il mantenimento dei reati militari di ingiuria, rende, quindi, ancora rilevan-
te il problema del rapporto tra la violenza sessuale e tale tipologia di reati, que-
stione che sarà esaminata specificamente più avanti.
Fatti questi brevi cenni di carattere generale e passando ad inquadrare i
rapporti tra la violenza sessuale e il diritto penale militare, occorre rimarcare
come siano mancate specifiche riflessioni a livello sia politico che dottrinario
con riguardo al nuovo scenario che veniva a crearsi a seguito dell’ingresso nelle
Forze armate del personale femminile e alla conseguente necessità di calibrare
sulla concreta realtà del mondo militare la normativa in materia di repressione
dei reati sessuali, crimini che purtroppo vedono le donne come vittime princi-
pali.
eppure non può sfuggire che i soggetti in armi sono chiamati a vivere in
un contesto lavorativo che, a causa della pervasività delle sue regole, costituzio-
nalmente giustificate dall’importanza fondamentale degli interessi in gioco, tra-
scende la dimensione meramente professionale.
Le attività in cui si esplica il servizio militare, proprio in virtù della fisio-
logica esigenza di compattezza ed unità dei reparti, sia sotto il profilo morale
che funzionale, sono caratterizzate da dinamiche organizzative che impongono
(11) - La Corte Militare d’Appello, con ordinanza n. 101/2015 in data 17 febbraio 2016 ha solle-
vato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 226 c.p.m.p., per contrasto con gli artt.
3 e 52 della Costituzione. Si è in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza n. 17830, del 10 gennaio 2017 - 7 aprile 2017,
ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 196,
comma secondo, c.p.m.p., per sospetta violazione dell’art.3, comma primo, Cost., in ragione
della intervenuta depenalizzazione dell’art. 594 c.p., in quanto il mantenimento della incrimi-
nazione prevista dal delitto di ingiuria ad un militare di grado inferiore, risponde ad esigenze
di salvaguardia dell’ordine e della disciplina militare, riconosciute dall’art.52, comma terzo,
della Costituzione.
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