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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Non sorprenda, quindi, che solo pochi anni prima, con la legge 15 febbra-
             io 1996, n. 66, i reati che coinvolgono la sfera sessuale della vittima sono stati
             sottratti alle insidie di un assetto sistematico che li vedeva collocati tra i reati
             contro la moralità pubblica e il buon costume, e quindi stretti in un inquadra-
             mento legato ad una visione della tutela della libertà sessuale strumentale alla
             salvaguardia di un bene giuridico collettivo come la morale pubblica.
                  Con la cennata riforma si è operata la scelta di valorizzare l’aspetto della
             libertà psicofisica della persona, collocando le nuove fattispecie di cui agli artt.
             da 609-bis a 609-decies nella Sezione II (Dei delitti contro la libertà personale),
             Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Delitti contro
             la persona).
                  Tuttavia, non sono mancate critiche al lavoro del legislatore.
                  Alcuni hanno sottolineato come sarebbe stata più adeguata una colloca-
             zione delle fattispecie di cui trattasi nella Sezione III (Dei delitti contro la libertà
             morale) del medesimo Capo III, in quanto l’aspetto maggiormente caratteriz-
             zante sarebbe da individuare nella lesione della libertà di autodeterminazione
             del soggetto sotto il profilo della sua sfera “interiore”, in quanto la libertà per-
             sonale intesa in senso “esteriore” sarebbe lesa solo nel caso di aggressioni poste
             in essere mediante atti di costrizione fisica della vittima .
                                                                  (1)
                  Altri,  invece,  ritengono  che,  pur  dovendosi  tener  conto  della  specifica
             forma di offensività dei delitti di cui trattasi, che hanno sempre ad oggetto il
             corpo della vittima con conseguente centralità del fattore fisico, non si può
             disconoscere  la  rilevanza  delle  prerogative  morali  del  soggetto,  intese  come
             libertà della persona di autodeterminarsi liberamente in relazione alla scelta di
             come, quando e con chi avere rapporti di tipo sessuale, e ciò soprattutto per
             quegli atti sessuali che presentano un limitato coinvolgimento del corpo della
             vittima. Per tale dottrina sarebbe stato, quindi, sicuramente preferibile collocare
             sistematicamente i delitti sessuali in una autonoma Sez. II-bis intitolata “Delitti
             contro la libertà sessuale” .
                                     (2)
             (1) - D. BruNeLLI, Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale. In I reati sessuali,
                 A cura di Coppi, Torino, 2003, pagg. 48 e ss.
             (2) - F. MACrì, Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma
                 della disciplina dei reati sessuali in Italia. ISBN 978-88-8453-756-0 (print) ISBN 978-88-6453-126-
                 7 (online) 2010 Firenze university Press.

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