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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Non sorprenda, quindi, che solo pochi anni prima, con la legge 15 febbra-
io 1996, n. 66, i reati che coinvolgono la sfera sessuale della vittima sono stati
sottratti alle insidie di un assetto sistematico che li vedeva collocati tra i reati
contro la moralità pubblica e il buon costume, e quindi stretti in un inquadra-
mento legato ad una visione della tutela della libertà sessuale strumentale alla
salvaguardia di un bene giuridico collettivo come la morale pubblica.
Con la cennata riforma si è operata la scelta di valorizzare l’aspetto della
libertà psicofisica della persona, collocando le nuove fattispecie di cui agli artt.
da 609-bis a 609-decies nella Sezione II (Dei delitti contro la libertà personale),
Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Delitti contro
la persona).
Tuttavia, non sono mancate critiche al lavoro del legislatore.
Alcuni hanno sottolineato come sarebbe stata più adeguata una colloca-
zione delle fattispecie di cui trattasi nella Sezione III (Dei delitti contro la libertà
morale) del medesimo Capo III, in quanto l’aspetto maggiormente caratteriz-
zante sarebbe da individuare nella lesione della libertà di autodeterminazione
del soggetto sotto il profilo della sua sfera “interiore”, in quanto la libertà per-
sonale intesa in senso “esteriore” sarebbe lesa solo nel caso di aggressioni poste
in essere mediante atti di costrizione fisica della vittima .
(1)
Altri, invece, ritengono che, pur dovendosi tener conto della specifica
forma di offensività dei delitti di cui trattasi, che hanno sempre ad oggetto il
corpo della vittima con conseguente centralità del fattore fisico, non si può
disconoscere la rilevanza delle prerogative morali del soggetto, intese come
libertà della persona di autodeterminarsi liberamente in relazione alla scelta di
come, quando e con chi avere rapporti di tipo sessuale, e ciò soprattutto per
quegli atti sessuali che presentano un limitato coinvolgimento del corpo della
vittima. Per tale dottrina sarebbe stato, quindi, sicuramente preferibile collocare
sistematicamente i delitti sessuali in una autonoma Sez. II-bis intitolata “Delitti
contro la libertà sessuale” .
(2)
(1) - D. BruNeLLI, Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale. In I reati sessuali,
A cura di Coppi, Torino, 2003, pagg. 48 e ss.
(2) - F. MACrì, Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma
della disciplina dei reati sessuali in Italia. ISBN 978-88-8453-756-0 (print) ISBN 978-88-6453-126-
7 (online) 2010 Firenze university Press.
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