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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
3. Riflessioni conclusive
La causa C-670/16 merita una riflessione anche di metodo, perché l’aperta
condivisione della posizione del Governo italiano in tema di definizione di
ingresso illegale è anche frutto e, nello stesso tempo, positivo riconoscimento,
di un metodo di lavoro, appunto, che ormai costituisce un sistema collaudato di
trattazione delle cause innanzi alla Corte di Giustizia e al Tribunale dell’Unione
europea.
Come già osservato , l’art. 42, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.
(8)
234 prevede che “Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari euro-
pei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dal-
l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un avvocato dello
(9)
Stato, sentito l’Avvocato generale dello Stato”.
Le difese del Governo della Repubblica Italiana innanzi alla Corte di
Giustizia, al Tribunale dell’Unione europea e, più di rado, innanzi al Tribunale
della funzione pubblica, sono state sempre svolte dall’Avvocatura dello Stato.
L’art. 42 citato ha, dunque, codificato una prassi che si é affermata negli
ultimi anni con la nomina di un Avvocato dello Stato quale Capo del
Contenzioso Diplomatico e Agente del Governo e, poi, dopo la riforma del
Ministero degli Affari Esteri del 2007, come Agente del Governo, il cui ufficio
di supporto è posto all’interno del Servizio per gli Affari giuridici del
Contenzioso diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri, attual-
mente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
L’Agente del Governo (va ricordato che non sono previsti Co-Agenti) ha
la rappresentanza processuale della Repubblica Italiana davanti al plesso giudi-
ziario dell’Unione europea e, pertanto, assicura il coordinamento delle difese
istituzionalmente svolte dall’Avvocatura Generale dello Stato e l’unitarietà della
difesa anche con riferimento al riparto di competenze fra Stato Regioni e Enti
locali.
(8) - In questa Rassegna, Anno LXIV - gennaio/marzo 2016, pagg. 228-230.
(9) - Tutti gli Stati membri e le Istituzioni sono rappresentati davanti alla Corte di Giustizia da un
agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un
avvocato abilitato al patrocinio dinnanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.
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