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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
                  GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA


             3. Riflessioni conclusive


                  La causa C-670/16 merita una riflessione anche di metodo, perché l’aperta
             condivisione  della  posizione  del  Governo  italiano  in  tema  di  definizione  di
             ingresso illegale è anche frutto e, nello stesso tempo, positivo riconoscimento,
             di un metodo di lavoro, appunto, che ormai costituisce un sistema collaudato di
             trattazione delle cause innanzi alla Corte di Giustizia e al Tribunale dell’Unione
             europea.
                  Come già osservato , l’art. 42, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.
                                     (8)
             234 prevede che “Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari euro-
             pei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dal-
             l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un avvocato dello
                       (9)
             Stato, sentito l’Avvocato generale dello Stato”.
                  Le  difese  del  Governo  della  Repubblica  Italiana  innanzi  alla  Corte  di
             Giustizia, al Tribunale dell’Unione europea e, più di rado, innanzi al Tribunale
             della funzione pubblica, sono state sempre svolte dall’Avvocatura dello Stato.
                  L’art. 42 citato ha, dunque, codificato una prassi che si é affermata negli
             ultimi  anni  con  la  nomina  di  un  Avvocato  dello  Stato  quale  Capo  del
             Contenzioso Diplomatico e Agente del Governo e, poi, dopo la riforma del
             Ministero degli Affari Esteri del 2007, come Agente del Governo, il cui ufficio
             di  supporto  è  posto  all’interno  del  Servizio  per  gli  Affari  giuridici  del
             Contenzioso diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri, attual-
             mente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
                  L’Agente del Governo (va ricordato che non sono previsti Co-Agenti) ha
             la rappresentanza processuale della Repubblica Italiana davanti al plesso giudi-
             ziario dell’Unione europea e, pertanto, assicura il coordinamento delle difese
             istituzionalmente svolte dall’Avvocatura Generale dello Stato e l’unitarietà della
             difesa anche con riferimento al riparto di competenze fra Stato Regioni e Enti
             locali.


             (8) - In questa Rassegna, Anno LXIV - gennaio/marzo 2016, pagg. 228-230.
             (9) - Tutti gli Stati membri e le Istituzioni sono rappresentati davanti alla Corte di Giustizia da un
                 agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un
                 avvocato abilitato al patrocinio dinnanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

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