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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
con specifico riferimento al possesso dei requisiti da parte della persona che ne
faccia richiesta. Non costituisce, quindi, propriamente un visto l’ingresso con-
sentito nel territorio dello Stato in forza di una decisione non sorretta dalla
verifica dei presupposti ma, al contrario, riferita ad una pluralità di persone e
imposta in adempimento di obblighi internazionali di natura umanitaria.
Ha, poi, segnalato che la nozione di “illegalità” contenuta nell’art. 13, par.
2, non sembra avere una univoca connotazione nelle varie versioni linguistiche
del Regolamento Dublino III (per citarne alcune si nota come nella versione
inglese tale nozione sia resa con l’avverbio “irregularly”; nella versione francese
con l’avverbio “irrégulièrement”; nella versione tedesca con l’aggettivo “illegal”; in
quella spagnola con l’espressione “de forma irregular”).
Il legislatore europeo utilizza, dunque, formule, come “irregolare” o “ille-
gale”, che possono assumere sfumature e significati diversi anche negli ordina-
menti interni.
A parere del Governo italiano un utile spunto sembra essere offerto dalle
previsioni della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, espressamente
richiamata nei consideranda nn. 3 e 20 del Regolamento Dublino III.
In particolare, l’art. 31 della Convenzione di Ginevra, nel definire cosa si
intenda per “Refugees unlawfully in the country of refuge”, spiega che si tratta di rifu-
giati che “entrano o sono presenti sul territorio” di uno Stato contraente “senza
autorizzazione”.
L’ingresso può, quindi, definirsi come illegale solo laddove il cittadino di
un Paese terzo sia privo di autorizzazione.
L’art. 31 della Convenzione di Ginevra, nel dare rilevanza a detta autoriz-
zazione, non esclude i casi in cui la stessa sia data ai soli fini del transito.
Non troverebbe, pertanto, applicazione la regola di cui all’art. 13 del
Regolamento Dublino III, difettando, in un caso come quello in esame, ai soli
fini della determinazione della competenza a giudicare una domanda d’asilo, il
requisito dell’illegalità dell’ingresso.
Il Governo italiano ha ribadito che la prospettata interpretazione della
nozione di “attraversamento illegale” non possa condurre a ritenere che un
ingresso autorizzato -sebbene non illegale - si traduca nel rilascio per facta con-
cludentia di un visto d’ingresso.
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