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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
                  GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA


             con specifico riferimento al possesso dei requisiti da parte della persona che ne
             faccia richiesta. Non costituisce, quindi, propriamente un visto l’ingresso con-
             sentito nel territorio dello Stato in forza di una decisione non sorretta dalla
             verifica dei presupposti ma, al contrario, riferita ad una pluralità di persone e
             imposta in adempimento di obblighi internazionali di natura umanitaria.
                  Ha, poi, segnalato che la nozione di “illegalità” contenuta nell’art. 13, par.
             2, non sembra avere una univoca connotazione nelle varie versioni linguistiche
             del Regolamento Dublino III (per citarne alcune si nota come nella versione
             inglese tale nozione sia resa con l’avverbio “irregularly”; nella versione francese
             con l’avverbio “irrégulièrement”; nella versione tedesca con l’aggettivo “illegal”; in
             quella spagnola con l’espressione “de forma irregular”).
                  Il legislatore europeo utilizza, dunque, formule, come “irregolare” o “ille-
             gale”, che possono assumere sfumature e significati diversi anche negli ordina-
             menti interni.
                  A parere del Governo italiano un utile spunto sembra essere offerto dalle
             previsioni della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, espressamente
             richiamata nei consideranda nn. 3 e 20 del Regolamento Dublino III.
                  In particolare, l’art. 31 della Convenzione di Ginevra, nel definire cosa si
             intenda per “Refugees unlawfully in the country of  refuge”, spiega che si tratta di rifu-
             giati che “entrano o sono presenti sul territorio” di uno Stato contraente “senza
             autorizzazione”.
                  L’ingresso può, quindi, definirsi come illegale solo laddove il cittadino di
             un Paese terzo sia privo di autorizzazione.
                  L’art. 31 della Convenzione di Ginevra, nel dare rilevanza a detta autoriz-
             zazione, non esclude i casi in cui la stessa sia data ai soli fini del transito.
                  Non  troverebbe,  pertanto,  applicazione  la  regola  di  cui  all’art.  13  del
             Regolamento Dublino III, difettando, in un caso come quello in esame, ai soli
             fini della determinazione della competenza a giudicare una domanda d’asilo, il
             requisito dell’illegalità dell’ingresso.
                  Il  Governo  italiano  ha  ribadito  che  la  prospettata  interpretazione  della
             nozione  di  “attraversamento  illegale”  non  possa  condurre  a  ritenere  che  un
             ingresso autorizzato -sebbene non illegale - si traduca nel rilascio per facta con-
             cludentia di un visto d’ingresso.

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