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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
                  GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA


             lare, i punti da 46 a 55 delle sue Conclusioni); e, contestualmente, ha affermato
             un altro principio che di grande importanza e utilità ai fini della revisione del
             Regolamento, ossia che lo stesso non può essere considerato un puro meccani-
             smo interstatale, neppure nella parte più tecnica concernente i termini per la
             ripresa in carico, considerata che l’applicazione di detti termini implica conse-
             guenze sostanziali per i richiedenti oltre che per gli Stati interessati.
                  Nelle sue conclusioni l’Avvocato generale ha seguito un articolato percor-
             so  logico  e  ricostruttivo,  sottolineando  con  chiarezza,  al  punto  54.,  che  “la
             breve panoramica da me tracciata rivela chiaramente che l’incrocio tra diritto
             internazionale del mare, diritto internazionale umanitario (come previsto dalla
             convenzione di Ginevra del 1951) e diritto dell’Unione europea non fornisce
             una risposta rapida e manifesta alla domanda se debba ritenersi che le persone
             soccorse durante una traversata del Mediterraneo e sbarcate in uno Stato mem-
             bro costiero dell’Unione (generalmente, ma non soltanto, la Grecia o l’Italia)
             abbiano varcato «illegalmente» le frontiere di detto Stato membro ai sensi del-
             l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III”.
                  Si trattava, in ogni caso, di una “questione complessa e delicata, colma di
             inespressi interrogativi di carattere politico e resa estremamente spiacevole dai
             tragici  destini  delle  persone  decedute  nel  tentativo  di  attraversare  il
             Mediterraneo” (punto 48.).
                  Ha ricordato, al punto 49., che, nell’aprile 2015, il Parlamento europeo ha
             sollecitato l’Unione europea e gli Stati membri ad adoperarsi il più possibile
             onde ridurre la perdita di vite umane in mare e che, di conseguenza, l’Unione e
             gli Stati membri costieri, come l’Italia, hanno condotto una nutrita serie di ope-
             razioni coordinate di ricerca e soccorso («SAR») o di controllo delle frontiere
             aventi il medesimo scopo, spesso unitamente a Frontex (l’Agenzia europea della
             guardia di frontiera e costiera).
                  Ha chiarito, poi, al punto 51., che, ove una persona, in seguito a una tra-
             versata via mare, sbarchi al sicuro e senza essere individuata per poi presentarsi
             alle autorità di detto Stato membro o di un altro Stato membro allo scopo di
             chiedere protezione internazionale, è giusto presumere che abbia varcato il con-
             fine del primo Stato membro «illegalmente»: trattasi, infatti, di una presunzione
             pressoché certamente corretta. Quando una persona viene tratta in salvo in alto

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