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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
lare, i punti da 46 a 55 delle sue Conclusioni); e, contestualmente, ha affermato
un altro principio che di grande importanza e utilità ai fini della revisione del
Regolamento, ossia che lo stesso non può essere considerato un puro meccani-
smo interstatale, neppure nella parte più tecnica concernente i termini per la
ripresa in carico, considerata che l’applicazione di detti termini implica conse-
guenze sostanziali per i richiedenti oltre che per gli Stati interessati.
Nelle sue conclusioni l’Avvocato generale ha seguito un articolato percor-
so logico e ricostruttivo, sottolineando con chiarezza, al punto 54., che “la
breve panoramica da me tracciata rivela chiaramente che l’incrocio tra diritto
internazionale del mare, diritto internazionale umanitario (come previsto dalla
convenzione di Ginevra del 1951) e diritto dell’Unione europea non fornisce
una risposta rapida e manifesta alla domanda se debba ritenersi che le persone
soccorse durante una traversata del Mediterraneo e sbarcate in uno Stato mem-
bro costiero dell’Unione (generalmente, ma non soltanto, la Grecia o l’Italia)
abbiano varcato «illegalmente» le frontiere di detto Stato membro ai sensi del-
l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III”.
Si trattava, in ogni caso, di una “questione complessa e delicata, colma di
inespressi interrogativi di carattere politico e resa estremamente spiacevole dai
tragici destini delle persone decedute nel tentativo di attraversare il
Mediterraneo” (punto 48.).
Ha ricordato, al punto 49., che, nell’aprile 2015, il Parlamento europeo ha
sollecitato l’Unione europea e gli Stati membri ad adoperarsi il più possibile
onde ridurre la perdita di vite umane in mare e che, di conseguenza, l’Unione e
gli Stati membri costieri, come l’Italia, hanno condotto una nutrita serie di ope-
razioni coordinate di ricerca e soccorso («SAR») o di controllo delle frontiere
aventi il medesimo scopo, spesso unitamente a Frontex (l’Agenzia europea della
guardia di frontiera e costiera).
Ha chiarito, poi, al punto 51., che, ove una persona, in seguito a una tra-
versata via mare, sbarchi al sicuro e senza essere individuata per poi presentarsi
alle autorità di detto Stato membro o di un altro Stato membro allo scopo di
chiedere protezione internazionale, è giusto presumere che abbia varcato il con-
fine del primo Stato membro «illegalmente»: trattasi, infatti, di una presunzione
pressoché certamente corretta. Quando una persona viene tratta in salvo in alto
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