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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
5) Se una domanda di protezione internazionale si consideri come propo-
sta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 già con il
primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo o
soltanto con la registrazione di una domanda formale di asilo. In particolare:
a) Se la certificazione sulla registrazione come richiedente asilo sia un for-
mulario o un verbale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n.
604/2013. regolamento n. 604/2013 sia l’autorità competente per il ricevimen-
to del formulario o la redazione del verbale o l’autorità competente a decidere
sulla domanda di asilo.
b) Se un verbale redatto dalle autorità debba considerarsi come pervenuto
all’autorità compente anche quando a quest’ultima è stato comunicato il conte-
nuto essenziale del formulario o del verbale o se sia invece a tal fine necessario
che le sia inviato l’originale o una copia del verbale.
6) Se eventuali ritardi tra la prima richiesta di asilo o il primo rilascio di
una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo e la presentazione
di una richiesta di presa in carico possa comportare un trasferimento della com-
petenza in capo allo Stato membro richiedente in applicazione analogica dell’ar-
ticolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013 o obbligare
lo Stato membro richiedente a servirsi del suo diritto di avocazione a norma
dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in questione.
7) In caso di risposta affermativa alla sesta questione rispetto a una delle
due alternative: a partire da quale momento debba ravvisarsi la sussistenza di un
ritardo eccessivo nella presentazione di una richiesta di presa in carico.
8) Se una richiesta di presa in carico in cui lo Stato membro richiedente
indica soltanto la data dell’ingresso nel proprio territorio e la data della presen-
tazione della domanda formale di asilo, omettendo di precisare anche la data
della prima richiesta di asilo o la data del primo rilascio di una certificazione
sulla registrazione come richiedente asilo rispetti il termine di cui all’articolo 21,
paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013 o se una siffatta
domanda sia «inefficace».
Come si accennava supra, nelle sue conclusioni l’Avvocato generale
Sharpston ha ribadito di condividere la posizione espressa dall’Italia nelle cause
C-490/16 e C-646/16, in merito alla definizione di ingresso illegale (in partico-
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