Page 283 - Rassegna 2017-2
P. 283

AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
                  GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA


                  5) Se una domanda di protezione internazionale si consideri come propo-
             sta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 già con il
             primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo o
             soltanto con la registrazione di una domanda formale di asilo. In particolare:
                  a) Se la certificazione sulla registrazione come richiedente asilo sia un for-
             mulario o un verbale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n.
             604/2013. regolamento n. 604/2013 sia l’autorità competente per il ricevimen-
             to del formulario o la redazione del verbale o l’autorità competente a decidere
             sulla domanda di asilo.
                  b) Se un verbale redatto dalle autorità debba considerarsi come pervenuto
             all’autorità compente anche quando a quest’ultima è stato comunicato il conte-
             nuto essenziale del formulario o del verbale o se sia invece a tal fine necessario
             che le sia inviato l’originale o una copia del verbale.
                  6) Se eventuali ritardi tra la prima richiesta di asilo o il primo rilascio di
             una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo e la presentazione
             di una richiesta di presa in carico possa comportare un trasferimento della com-
             petenza in capo allo Stato membro richiedente in applicazione analogica dell’ar-
             ticolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013 o obbligare
             lo Stato membro richiedente a servirsi del suo diritto di avocazione a norma
             dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in questione.
                  7) In caso di risposta affermativa alla sesta questione rispetto a una delle
             due alternative: a partire da quale momento debba ravvisarsi la sussistenza di un
             ritardo eccessivo nella presentazione di una richiesta di presa in carico.
                  8) Se una richiesta di presa in carico in cui lo Stato membro richiedente
             indica soltanto la data dell’ingresso nel proprio territorio e la data della presen-
             tazione della domanda formale di asilo, omettendo di precisare anche la data
             della prima richiesta di asilo o la data del primo rilascio di una certificazione
             sulla registrazione come richiedente asilo rispetti il termine di cui all’articolo 21,
             paragrafo  1,  primo  comma,  del  regolamento  n.  604/2013  o  se  una  siffatta
             domanda sia «inefficace».
                  Come  si  accennava  supra,  nelle  sue  conclusioni  l’Avvocato  generale
             Sharpston ha ribadito di condividere la posizione espressa dall’Italia nelle cause
             C-490/16 e C-646/16, in merito alla definizione di ingresso illegale (in partico-

                                                                                     281
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288