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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
                  GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA


             2. La causa C-670/16


                  2.1. La causa di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ha per oggetto
                                                   (3)
             l’interpretazione  del  Regolamento  di  Dublino  III,  il  Regolamento  UE  del
             Parlamento  e  del  Consiglio  604/2013,  e,  in  particolare,  del  meccanismo  di
             ripresa in carico (art. 21) .
                                    (4)
                  Il  Regolamento  Dublino  III,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
             dell’Unione europea del 29 giugno 2013, L. 180/31, stabilisce, infatti, “i criteri
             e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame
             di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati mem-
             bri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide”.


             (3) - Sul rinvio pregiudiziale in questa Rassegna, Anno LXIV - gennaio/marzo 2016, pagg. 230-233.
                 L’Italia si pone molto al di sopra della media degli altri Stati membri, segno che i Giudici ita-
                 liani guardano con attenzione al diritto dell’Unione e prima di applicarlo, nei casi di dubbi
                 interpretativi, preferiscono rivolgersi al Corte di Giustizia. Dalle statistiche redatte in occasio-
                 ne dei meetings degli Agenti di Governo, in particolare dall’ultimo svoltosi a Malta, in occasione
                 del semestre di presidenza maltese a maggio 2017, è emerso, ad esempio, che il Governo ita-
                 liano ha presentato osservazioni in 57 procedure pregiudiziali azionate da giudici italiani e in
                 40 azionate da giudici degli altri Stati membri; mentre la Francia le ha presentate, rispettiva-
                 mente, in 17 e 28 procedure pregiudiziali e la Germania in 21 e 42.
             (4) -  Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un
                 altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro
                 di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presen-
                 tazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2. In deroga al primo comma, nel
                 caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 14 del [rego-
                 lamento Eurodac], la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinen-
                 te ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento. Se la richiesta di prendere in carico
                 un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la com-
                 petenza dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al
                 quale la domanda è stata presentata.
                 In base all’articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifi-
                 che necessarie e a deliberare sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi
                 a decorrere dal ricevimento della richiesta. In virtù dell’articolo 22, paragrafo 2, devono essere
                 utilizzati  determinati  elementi  di  prova  e  circostanze  indiziarie.  L’articolo  22,  paragrafo  7,
                 dispone che se lo Stato membro richiesto non risponde entro la scadenza del termine di due
                 mesi citato al paragrafo 1, ciò equivale all’accettazione della richiesta di presa in carico nella
                 procedura di determinazione dello Stato membro responsabile con riferimento a una richiesta
                 di presa in carico. Le procedure per le richieste di ripresa in carico sono descritte negli articoli
                 da 23 a 25.

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