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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



               lare, i punti da 46 a 55 delle conclusioni) e contestualmente afferma un altro
               principio che potrebbe risultare utile nella revisione del Regolamento, ossia che
               lo stesso non può essere considerato un puro meccanismo interstatale, neppure
               nella parte più tecnica concernente i termini per la ripresa in carico, considerata
               che l’applicazione di detti termini implica conseguenze sostanziali per i richie-
               denti oltre che per gli Stati interessati.
                    Per  un  quadro  complessivo  di  riferimento  occorre  ricordare  che,  nelle
               richiamate  cause  C-490/16  e  C-646/16,  trattate  unitariamente  all’udienza  di
               discussione, il Governo della Repubblica Italiana ha suggerito, nella causa C-
               646/16, alla Corte di rispondere ai quesiti sottoposti al suo esame affermando
               che: “L’autorizzazione all’ingresso nel territorio dell’Unione concessa da parte di uno Stato
               membro in situazioni come quelle descritte dal Giudice del rinvio non costituisce un visto “di
               fatto”, idoneo a rendere operante la previsione dell’art. 12 del Regolamento Dublino III: e ciò
               sia nel caso in cui il concetto di visto di cui all’art. 2, lett. m), del Regolamento Dublino III
               sia interpretato indipendentemente da altri atti giuridici, sia nel caso in cui, al contrario, si
               intenda richiamare, a fini interpretativi, l’art. 5, par. 4, lett. c), del codice frontiere Schengen.
               L’insussistenza di un visto nei casi di mero ingresso consentito rende inoperante, pertanto,
               l’art. 12 del Regolamento Dublino III.
                    Il concetto di “ingresso illegale” di cui all’art. 13 del Regolamento Dublino III deve
               interpretarsi alla luce dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra e, pertanto, ai soli fini della
               determinazione della competenza a giudicare una domanda di asilo, può considerarsi “illega-
               le” l’ingresso solo laddove il cittadino di un Paese terzo sia privo di autorizzazione. Laddove
               l’ingresso sia autorizzato dalle autorità nazionali in casi riconducibili all’art. 5, par. 4, lett.
               c) del codice delle frontiere Schengen, l’interessato non acquisisce per questo un valido visto o
               titolo di soggiorno in quanto la verifica dei presupposti per il rilascio del visto o del titolo di
               soggiorno deve comunque effettuarsi autonomamente, in base alla normativa vigente e non ha
               un proprio equivalente in una mera autorizzazione all’ingresso nel territorio dello Stato”.
                    Il Governo italiano ha, infatti, osservato che la nozione di visto contenuta
               all’interno dell’art. 2, lett. m), del Regolamento Dublino III impone una verifica
               individuale dei requisiti per l’accesso o il transito da effettuarsi in relazione alla
               situazione del richiedente. Infatti, la predetta previsione dell’art. 2, lett. m), del
               Regolamento Dublino III, anche nel differenziare le varie tipologie di visto,
               postula che l’autorizzazione o la decisione dello Stato membro sia effettuata

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