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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
lare, i punti da 46 a 55 delle conclusioni) e contestualmente afferma un altro
principio che potrebbe risultare utile nella revisione del Regolamento, ossia che
lo stesso non può essere considerato un puro meccanismo interstatale, neppure
nella parte più tecnica concernente i termini per la ripresa in carico, considerata
che l’applicazione di detti termini implica conseguenze sostanziali per i richie-
denti oltre che per gli Stati interessati.
Per un quadro complessivo di riferimento occorre ricordare che, nelle
richiamate cause C-490/16 e C-646/16, trattate unitariamente all’udienza di
discussione, il Governo della Repubblica Italiana ha suggerito, nella causa C-
646/16, alla Corte di rispondere ai quesiti sottoposti al suo esame affermando
che: “L’autorizzazione all’ingresso nel territorio dell’Unione concessa da parte di uno Stato
membro in situazioni come quelle descritte dal Giudice del rinvio non costituisce un visto “di
fatto”, idoneo a rendere operante la previsione dell’art. 12 del Regolamento Dublino III: e ciò
sia nel caso in cui il concetto di visto di cui all’art. 2, lett. m), del Regolamento Dublino III
sia interpretato indipendentemente da altri atti giuridici, sia nel caso in cui, al contrario, si
intenda richiamare, a fini interpretativi, l’art. 5, par. 4, lett. c), del codice frontiere Schengen.
L’insussistenza di un visto nei casi di mero ingresso consentito rende inoperante, pertanto,
l’art. 12 del Regolamento Dublino III.
Il concetto di “ingresso illegale” di cui all’art. 13 del Regolamento Dublino III deve
interpretarsi alla luce dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra e, pertanto, ai soli fini della
determinazione della competenza a giudicare una domanda di asilo, può considerarsi “illega-
le” l’ingresso solo laddove il cittadino di un Paese terzo sia privo di autorizzazione. Laddove
l’ingresso sia autorizzato dalle autorità nazionali in casi riconducibili all’art. 5, par. 4, lett.
c) del codice delle frontiere Schengen, l’interessato non acquisisce per questo un valido visto o
titolo di soggiorno in quanto la verifica dei presupposti per il rilascio del visto o del titolo di
soggiorno deve comunque effettuarsi autonomamente, in base alla normativa vigente e non ha
un proprio equivalente in una mera autorizzazione all’ingresso nel territorio dello Stato”.
Il Governo italiano ha, infatti, osservato che la nozione di visto contenuta
all’interno dell’art. 2, lett. m), del Regolamento Dublino III impone una verifica
individuale dei requisiti per l’accesso o il transito da effettuarsi in relazione alla
situazione del richiedente. Infatti, la predetta previsione dell’art. 2, lett. m), del
Regolamento Dublino III, anche nel differenziare le varie tipologie di visto,
postula che l’autorizzazione o la decisione dello Stato membro sia effettuata
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