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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
La causa pregiudiziale trae origine dal rinvio operato da un giudice di
nazionalità tedesco, il Tribunale amministrativo di Minden, con specifico riferi-
mento all’interpretazione degli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento di Dublino.
Per comprendere la fattispecie e l’importanza delle conclusioni alle quali è
pervenuto l’Avvocato generale, occorre ricordare che il giudizio nazionale
riguarda un cittadino eritreo arrivato in Italia dalla Libia il 4 settembre 2015 e
da qui transitato in Germania il 12 settembre 2015, dove, il 14 settembre 2015,
chiedeva asilo presso il governo dell’Oberbayern. Il 22 luglio 2016 presentava
all’ufficio federale per l’immigrazione formale richiesta di asilo. Dalla richiesta
Eurodac effettuata il 19 agosto 2016 emergeva che in Italia erano state prese le
impronte, ma che il ricorrente non aveva presentato richiesta di asilo e, quindi,
si procedeva all’invio della richiesta di presa in carico che non riceveva risposta.
Il 10 novembre 2016 l’Ufficio federale respingeva la domanda di asilo dispo-
nendo l’allontanamento in Italia del ricorrente. Il provvedimento veniva impu-
gnato e il ricorrente ne chiedeva la sospensione.
Il giudice ha sottoposto alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:
1) Se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competen-
za in capo allo Stato membro richiedente per decorso del termine per la pre-
sentazione della richiesta di presa in carico (articolo 21, paragrafo 1, terzo
comma, del regolamento n. 604/2013).
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un richiedente
asilo possa far valere il trasferimento della competenza anche quando lo Stato
membro richiesto conferma la sua disponibilità a prenderlo in carico.
3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se dall’accettazione
esplicita o fittizia (articolo 22, paragrafo 7, del regolamento n. 604/2013) dello
Stato membro richiesto si possa desumere che detto Stato membro continua ad
essere disponibile a prendere in carico il richiedente asilo.
4) Se il termine di due mesi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, secondo
comma, del regolamento n. 604/2013 possa terminare dopo il decorso del ter-
mine trimestrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regola-
mento in parola quando lo Stato membro richiedente lascia passare più di un
mese dal momento in cui detto ultimo termine inizia a decorrere prima di inol-
trare una richiesta alla banca dati «Eurodac».
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