Page 282 - Rassegna 2017-2
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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    La  causa  pregiudiziale  trae  origine  dal  rinvio  operato  da  un  giudice  di
               nazionalità tedesco, il Tribunale amministrativo di Minden, con specifico riferi-
               mento all’interpretazione degli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento di Dublino.
                    Per comprendere la fattispecie e l’importanza delle conclusioni alle quali è
               pervenuto  l’Avvocato  generale,  occorre  ricordare  che  il  giudizio  nazionale
               riguarda un cittadino eritreo arrivato in Italia dalla Libia il 4 settembre 2015 e
               da qui transitato in Germania il 12 settembre 2015, dove, il 14 settembre 2015,
               chiedeva asilo presso il governo dell’Oberbayern. Il 22 luglio 2016 presentava
               all’ufficio federale per l’immigrazione formale richiesta di asilo. Dalla richiesta
               Eurodac effettuata il 19 agosto 2016 emergeva che in Italia erano state prese le
               impronte, ma che il ricorrente non aveva presentato richiesta di asilo e, quindi,
               si procedeva all’invio della richiesta di presa in carico che non riceveva risposta.
               Il 10 novembre 2016 l’Ufficio federale respingeva la domanda di asilo dispo-
               nendo l’allontanamento in Italia del ricorrente. Il provvedimento veniva impu-
               gnato e il ricorrente ne chiedeva la sospensione.
                    Il giudice ha sottoposto alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:
                    1) Se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competen-
               za in capo allo Stato membro richiedente per decorso del termine per la pre-
               sentazione  della  richiesta  di  presa  in  carico  (articolo  21,  paragrafo  1,  terzo
               comma, del regolamento n. 604/2013).
                    2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un richiedente
               asilo possa far valere il trasferimento della competenza anche quando lo Stato
               membro richiesto conferma la sua disponibilità a prenderlo in carico.
                    3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se dall’accettazione
               esplicita o fittizia (articolo 22, paragrafo 7, del regolamento n. 604/2013) dello
               Stato membro richiesto si possa desumere che detto Stato membro continua ad
               essere disponibile a prendere in carico il richiedente asilo.
                    4) Se il termine di due mesi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, secondo
               comma, del regolamento n. 604/2013 possa terminare dopo il decorso del ter-
               mine trimestrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regola-
               mento in parola quando lo Stato membro richiedente lascia passare più di un
               mese dal momento in cui detto ultimo termine inizia a decorrere prima di inol-
               trare una richiesta alla banca dati «Eurodac».

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