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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



               mare da un gommone sovraffollato che sta affondano, la situazione giuridica è
               molto più complessa e può ulteriormente variare a seconda che la persona in
               questione sia salvata all’interno delle acque territoriali di uno Stato membro.
                    L’obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare rappresen-
               ta  «una  delle  caratteristiche  più  antiche  e  fondamentali  del  diritto  del  mare»
               (punto 52.) L’articolo 98, paragrafo 1, lettera b), della convenzione delle Nazioni
               Unite  sul  diritto  del  mare  (United  Nations  Convention  on  the  Law  of   the  Sea -
               UNCLOS) stabilisce che ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave
               che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza
               mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri proceda, segnatamente,
               quanto  più  velocemente  possibile  al  soccorso  delle  persone  in  pericolo.
               L’articolo 98, paragrafo 2, dell’UNCLOS stabilisce che ogni Stato costiero pro-
               muove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato
               ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea.
                    Ha delineato, quindi, al punto 53., come «luogo sicuro» “un luogo in cui
               si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi. Si tratta inoltre di
               un luogo in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è più minacciata,
               dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base (quali cibo, riparo e
               cure  mediche)  e  in  cui  possono  essere  definite  le  modalità  di  trasporto  dei
               sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale. Tuttavia, nel contempo,
               non esiste alcun obbligo per uno Stato costiero (o per lo Stato di cui la nave
               batte bandiera, o per lo Stato che organizza le operazioni SAR) di autorizzare
               lo sbarco delle persone soccorse sul suo territorio”.
                    L’Avvocato generale, quindi, ha ritenuto che un richiedente protezione
               internazionale possa impugnare la decisione di uno Stato membro di trasferirlo
               in un altro Stato membro facendo valere che la «richiesta di presa in carico»
               inviata dal primo Stato membro non è stata presentata nei termini previsti dalla
               normativa dell’Unione. Ha considerato, infine, che il Regolamento Dublino III,
               normativa applicabile nel caso di specie, non costituisca più un meccanismo
               puramente interstatale e l’applicazione dei termini implica conseguenze sostan-
               ziali per i richiedenti e gli Stati membri interessati. Ovviamente, una volta inter-
               venuta la sentenza della Corte di Giustizia nella causa in questione, si potranno
               formulare ulteriori e definitive considerazioni in materia.

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