Page 288 - Rassegna 2017-2
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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
mare da un gommone sovraffollato che sta affondano, la situazione giuridica è
molto più complessa e può ulteriormente variare a seconda che la persona in
questione sia salvata all’interno delle acque territoriali di uno Stato membro.
L’obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare rappresen-
ta «una delle caratteristiche più antiche e fondamentali del diritto del mare»
(punto 52.) L’articolo 98, paragrafo 1, lettera b), della convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea -
UNCLOS) stabilisce che ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave
che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza
mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri proceda, segnatamente,
quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo.
L’articolo 98, paragrafo 2, dell’UNCLOS stabilisce che ogni Stato costiero pro-
muove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato
ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea.
Ha delineato, quindi, al punto 53., come «luogo sicuro» “un luogo in cui
si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi. Si tratta inoltre di
un luogo in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è più minacciata,
dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base (quali cibo, riparo e
cure mediche) e in cui possono essere definite le modalità di trasporto dei
sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale. Tuttavia, nel contempo,
non esiste alcun obbligo per uno Stato costiero (o per lo Stato di cui la nave
batte bandiera, o per lo Stato che organizza le operazioni SAR) di autorizzare
lo sbarco delle persone soccorse sul suo territorio”.
L’Avvocato generale, quindi, ha ritenuto che un richiedente protezione
internazionale possa impugnare la decisione di uno Stato membro di trasferirlo
in un altro Stato membro facendo valere che la «richiesta di presa in carico»
inviata dal primo Stato membro non è stata presentata nei termini previsti dalla
normativa dell’Unione. Ha considerato, infine, che il Regolamento Dublino III,
normativa applicabile nel caso di specie, non costituisca più un meccanismo
puramente interstatale e l’applicazione dei termini implica conseguenze sostan-
ziali per i richiedenti e gli Stati membri interessati. Ovviamente, una volta inter-
venuta la sentenza della Corte di Giustizia nella causa in questione, si potranno
formulare ulteriori e definitive considerazioni in materia.
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