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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
Negli ultimi anni si è intensificato il lavoro di coordinamento svolto con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e con il
Dipartimento per le Politiche europee.
L’art. 42 citato prevede, infatti, che:
“1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o gli
interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante
interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per
gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d’intesa con i Ministri inte-
ressati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari
europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.
2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri”.
L’Agente del Governo assolve, pertanto, d’intesa con il Dipartimento per le
politiche europee e con la fattiva e imprescindibile collaborazione del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, sia come Servizio
Giuridico, sia come Direzioni Generali competenti per materia, sia come
Rappresentanza permanente presso la UE, anche il compito di indire le riunioni
di coordinamento con le Amministrazioni centrali e locali di volta in volta inte-
ressate e presiede le riunioni finalizzate alla proposizione degli interventi e dei
ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia ex art. 42, comma 2, della legge n. 234/2012
citata, alle quali partecipano in veste di relatori gli Avvocati dello Stato assegnatari
delle singole cause e le Amministrazioni interessate per competenza e materia .
(10)
Le riunioni si susseguono ininterrotte dall’agosto 2015 e sono diventate
un importante e indispensabile ausilio per elaborare sia una visione unitaria
sulla valutazione di opportunità di presentare osservazioni o spiegare interven-
to in giudizio (diretto) a sostegno di una delle parti in causa, sia nella fase con-
tenziosa dei ricorsi diretti.
(10) - L’aspetto delle riunioni di coordinamento, la loro struttura, il loro svolgimento e le loro con-
clusioni finali, è stato oggetto di confronto nel corso dell’interessantissimo Seminario a porte
chiuse, che si è svolto a Bruxelles nella scorsa metà di giugno presso la sede della
Commissione europea, con il Servizio Giuridico della Commissione e gli Abogados de
l’Estado spagnoli per un confronto costruttivo e conoscitivo delle reciproche esperienze
anche sotto il profilo eminentemente pratico.
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