Page 290 - Rassegna 2017-2
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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    Negli ultimi anni si è intensificato il lavoro di coordinamento svolto con
               il  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione  internazionale  e  con  il
               Dipartimento per le Politiche europee.
                    L’art. 42 citato prevede, infatti, che:
                    “1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o gli
               interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante
               interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per
               gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d’intesa con i Ministri inte-
               ressati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari
               europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.
                    2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giusti-
               zia dell’Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del
               Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri”.
                    L’Agente del Governo assolve, pertanto, d’intesa con il Dipartimento per le
               politiche europee e con la fattiva e imprescindibile collaborazione del Ministero
               degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione  internazionale,  sia  come  Servizio
               Giuridico,  sia  come  Direzioni  Generali  competenti  per  materia,  sia  come
               Rappresentanza permanente presso la UE, anche il compito di indire le riunioni
               di coordinamento con le Amministrazioni centrali e locali di volta in volta inte-
               ressate e presiede le riunioni finalizzate alla proposizione degli interventi e dei
               ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia ex art. 42, comma 2, della legge n. 234/2012
               citata, alle quali partecipano in veste di relatori gli Avvocati dello Stato assegnatari
               delle singole cause e le Amministrazioni interessate per competenza e materia .
                                                                                         (10)
                    Le riunioni si susseguono ininterrotte dall’agosto 2015 e sono diventate
               un  importante  e  indispensabile  ausilio  per  elaborare  sia  una  visione  unitaria
               sulla valutazione di opportunità di presentare osservazioni o spiegare interven-
               to in giudizio (diretto) a sostegno di una delle parti in causa, sia nella fase con-
               tenziosa dei ricorsi diretti.

               (10) - L’aspetto delle riunioni di coordinamento, la loro struttura, il loro svolgimento e le loro con-
                    clusioni finali, è stato oggetto di confronto nel corso dell’interessantissimo Seminario a porte
                    chiuse,  che  si  è  svolto  a  Bruxelles  nella  scorsa  metà  di  giugno  presso  la  sede  della
                    Commissione  europea,  con  il  Servizio  Giuridico  della  Commissione  e  gli  Abogados  de
                    l’Estado  spagnoli  per  un  confronto  costruttivo  e  conoscitivo  delle  reciproche  esperienze
                    anche sotto il profilo eminentemente pratico.

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