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AGGIORNAMENTI SUL TEMA DI MIGRAZIONE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
L’Agente del Governo svolge un ruolo molto importante perché realizza
un momento di sintesi, da un lato, tra le diverse posizioni e valutazioni espresse
dalle singole Amministrazioni competenti e interessate e, dall’altro, con il pro-
filo politico strettamente inteso.
Una modalità operativa concreta che non si inquadra in una organizzazio-
ne burocratica, ma assume caratteristiche di duttilità per adattarsi e risolvere sin-
gole situazioni; nell’ambito di un regime di competenze non rigidamente deli-
neate, ma concretamente operative e finalizzate alla migliore espressione dell’in-
teresse pubblico, della collettività.
Le riunioni, il cui esito è sintetizzato in un verbale sottoscritto dal Capo
Dipartimento e dall’Agente del Governo, hanno il fondamentale scopo di far
confluire in un unico atto sia il profilo più squisitamente giuridico espresso
dall’Avvocatura dello Stato, sia quello più essenzialmente politico espresso dal
Dipartimento per le politiche europee e dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, per i profili generali e/o più specifici, e dalle
Amministrazioni interessate per gli aspetti di loro più stretta competenza.
D’altronde, questa necessità di ridurre a unità ha come effetto quello di
comporre in un quadro di riferimento condiviso le diverse sfaccettature delle
singole questioni e le loro diverse angolazioni e i loro diversi profili in una com-
plessiva visione di insieme, punto di equilibrio raggiunto con l’Avvocatura dello
Stato e le Amministrazioni competenti e interessate, diretta alla migliore rappre-
sentazione dell’interesse pubblico.
Questo metodo di lavoro rappresenta, quindi, l’espressione di un apporto
sinergico e di collaborazione istituzionale intesa nella più ampia e costruttiva
accezione del termine. Esso costituisce, al contempo, l’ottimale modalità di for-
mazione ed espressione dell’atto politico, riconducibile alla volontà del
Governo, da tradurre nell’atto giudiziario da depositare nel giudizio e, come si
è visto, assicura anche la trattazione nel miglior modo delle questioni innanzi
alla giurisdizione del Giudice dell’Unione europea.
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