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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  È evidente, infatti, che la sostanziale assenza di qualsiasi valutazione in
             merito alla possibile lesione della sfera sessuale della vittima e la conseguente
             conclusione del processo con la condanna per il reato di ingiuria ad inferiore,
             con ogni probabilità sono scaturite dalla mancata presentazione della querela da
             parte della persona offesa, verosimilmente motivata anche dalla natura oggetti-
             vamente border line della condotta incriminata.
                  È legittimo, però, domandarsi quale sarebbe stato lo scenario nel caso in
             cui la vittima avesse fatto una scelta diversa, attivando la condizione di proce-
             dibilità.
                  Indipendentemente dalle valutazioni circa la concreta configurabilità nel
             caso di specie del reato di violenza sessuale, si sarebbe comunque  profilato il
             problema del rapporto intercorrente tra questo e il reato militare di ingiuria,
             nella specie dell’abuso di autorità di cui all’art. 196, comma 2, c.p.m.p..; rappor-
             to che assume una fisionomia affatto particolare, dato che l’ingiuria si è mani-
             festata  nella  forma  cosiddetta  “reale”,  ossia  quella  che  consiste,  come  noto,
             nell’offendere la vittima non mediante espressioni verbali, bensì con atti mate-
             riali comunque idonei a ledere il bene giuridico protetto dalla norma .
                                                                               (14)
                  Questa particolare forma di ingiuria, infatti, si realizza mediante una con-
             dotta del tutto coincidente con quella offensiva della sfera sessuale della vittima;
             d’altra parte, è difficile pensare che un atto contro la libertà sessuale non com-
             porti anche una lesione all’onore, al prestigio o alla dignità della vittima.
                  Il quesito circa i rapporti tra i due reati viene a porsi, quindi, in modo
             del tutto peculiare in quanto il discrimine tra assorbimento o meno dell’ingiu-
             ria reale nella violenza sessuale non può essere individuato, come accade per
             le lesioni o le percosse, nella esistenza di un ulteriore ed autonomo segmento
             del fatto, trattandosi entrambi di reati privi di evento naturalistico (ovvero di
             reati di pura condotta); e neppure un elemento significativo può essere indi-
             viduato nelle finalità perseguite dall’agente, in quanto di tratta di reati  a dolo
             generico.

             (14) - La giurisprudenza può dirsi consolidata nell’affermare che il reato di ingiuria non si consuma
                  solo attraverso lo scritto o la parola, ma può compiersi anche attraverso “comportamenti”,
                  cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino un sentimento di disprezzo verso la
                  persona offesa e siano, quindi, tali da offendere il suo onore o il suo decoro. (In tal senso,
                  per tutte: Cass. Sez. v, 25 giugno 2014 - 8 gennaio 2015, n. 460).

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