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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


             individuarono l’autore del furto, che però nel frattempo era deceduto, e accer-
             tarono che l’opera era stata venduta dal ladro ad un’altra persona per circa 4
             milioni di lire, e che in seguito quest’ultima l’avrebbe a sua volta venduta all’an-
             tiquario di torino ad un prezzo di poco maggiorato. Intanto l’industriale, pale-
             sato il misfatto, chiese all’antiquario la restituzione di quanto corrisposto per
             l’acquisto dell’opera, invocando contestualmente alla magistratura il principio
             della buona fede. ebbene, il pretore di torino non soltanto accolse la richiesta
             ma dispose anche il dissequestro della statua e la conseguente restituzione della
             stessa all’industriale, secondo il principio giuridico romano in dubio pro reo
             (nel dubbio si deve decidere in favore del reo). In questo modo la statua non
             soltanto fu negata al legittimo proprietario ma anche strappata dal suo contesto
             culturale in cui era stata concepita e custodita per secoli ”.
                                                                   (46)
                  tutto ciò evidenzia il fatto che fino a qualche tempo fa il ricettatore di
             un’opera d’arte, nel momento in cui veniva scoperto, poteva tranquillamente
             appellarsi al principio della “buona fede”.
                  allora come superare questo annoso problema?
                  ritornando all’unIDroIt vediamo come gli addetti ai lavori sia siano a
             lungo soffermati su questo aspetto, evidenziandone le carenze che evidente-
             mente muovevano a sfavore della tutela dei beni culturali nonché dei suoi pos-
             sessori legittimi, sia che si trattasse di soggetti privati che pubblici.
                  si giunge così alla soluzione del problema. l’articolo 3 della convenzione
             pone il principio secondo cui il bene rubato deve essere restituito al legittimo
             proprietario da chiunque lo possegga.
                  l’articolo 4 precisa che “il possessore che deve restituire il bene rubato,
             ha diritto al pagamento di un equo indennizzo a condizione che non abbia
             saputo, né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che il bene era stato rubato
             e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell’ac-
             quisto”.
                  lo sforzo dell’unIDroIt è consistito nel trovare una regola civilistica
             tale da essere accettata dal più ampio numero possibile di paesi, e che uniformi
             i vari sistemi giuridici al principio per il quale deve essere il possessore a provare
             che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell’acquisto.
             (46) - IannIzzotto, Ibidem.

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