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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    per quanto concerne le norme che presiedono al controllo della circola-
               zione  internazionale  delle  opere,  il  codice  dei  beni  culturali  stabilisce  quali
               sono i beni sottratti in via generale al definitivo trasferimento all’estero. si tratta
               di tutti i beni vincolati, cioè soggetti a tutela per effetto di un formale provve-
               dimento di dichiarazione dell’interesse culturale “particolarmente importante”,
               se di proprietà privata; o a seguito di “verifica”, ad esito positivo dell’interesse
               culturale, se di appartenenza pubblica.
                    a titolo cautelare ed in via provvisoria, è inoltre stabilito il divieto di uscita
               definitiva dal territorio nazionale anche dei beni di appartenenza pubblica o di
               enti privati senza finalità di lucro, che siano opera di autore non più vivente o
               la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, prima che sia intervenuta la
               verifica di cui sopra. È soggetta, invece, ad autorizzazione ministeriale preven-
               tiva l’uscita definitiva delle cose di proprietà privata che siano opera di autore
               non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, nelle quali sia
               presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata
               però ancora verificata; nonché l’uscita definitiva di alcuni beni elencati nell’art.
               11, quali le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche etc..
                    È libera l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e
               degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cin-
               quanta anni. È a carico dell’interessato fornire al competente ufficio di espor-
               tazione la prova della sussistenza di tali presupposti.
                    Di tutti i beni culturali sottratti o meno all’uscita definitiva, può essere
               richiesta l’uscita temporanea, per gli scopi tassativamente stabiliti dalla norma-
               tiva vigente in materia. per tale forma di uscita, il codice introduce l’obbligo di
               munirsi dell’attestato di circolazione temporanea. l’assenso all’uscita tempora-
               nea non è da ostacolo all’adozione dei provvedimenti di tutela di cui si ravvisi
               l’opportunità, quali la dichiarazione di interesse particolarmente importante.
                    la    competenza      relativa   al   rilascio   di   autorizzazioni   di
               esportazione/importazione  per  beni  culturali  mobili  è  attribuita  all’ufficio
               esportazione dei bb.cc., che rilascia, a domanda certificazioni ad hoc, tra cui
               l’attestato di libera circolazione che viene richiesto per l’esportazione /spedi-
               zione definitiva di beni culturali di proprietà privata che non siano stati dichia-
               rati dal ministero per i beni e le attività culturali di interesse particolarmente

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