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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI
importante o di eccezionale interesse; ha validità trentasei mesi dalla data di
emissione; tale autorizzazione può essere negata, con motivato giudizio,
dall’ufficio esportazione .
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Vediamo ora quali sono in particolare le convenzioni internazionali, sus-
seguitesi negli anni, dirette a regolarizzare la questione delle esportazioni illeci-
te; è inevitabile partire da queste per poter parlare di recupero di beni illecita-
mente sottratti. In questo ambito bisogna far capo principalmente a tre accordi
multilaterali:
1. Convenzione UNESCO del 1970, recepita dal nostro artt. 75 ss. del
codice dei beni culturali e del paesaggio, che agisce sul piano internazionale
e riguarda le misure concernenti l’impedimento delle importazioni ed espor-
tazioni illecite, nonché il trasferimento di proprietà di beni culturali. essa
persegue sostanzialmente il fine di migliorare, attraverso la cooperazione
(38) - Di seguito vengono indicate le ulteriori certificazioni rilasciate in materia dal mibac.
Autorizzazione all’uscita definitiva (art. 65, comma 4): chi intende esportare opere d’arte con-
temporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni)
dovrà attenersi al dispositivo previsto al comma 4 del D.lgs. 42/2004; l’interessato ha tutta-
via l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire
all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni,
secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Licenza di esporta-
zione o spedizione temporanea (artt. 66-67 e 71): viene richiesta per l’uscita di beni culturali, che
non rientrano nel regolamento cee 3911/92, di cui all’allegato a del D.lgs. 42/04, e per
opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed espo-
sizioni, previa autorizzazione del ministero per i beni e le attività culturali. Certificato di
importazione/spedizione temporanea (art. 72): i certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione attestano l’ingresso di un bene culturale sul territorio nazionale, sono rilasciati
sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la pro-
venienza dal territorio dello stato membro o del paese terzo dai quali la cosa o il bene mede-
simi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. tali certificati hanno validità quinquen-
nale e possono essere prorogati su richiesta dell’interessato. con decreto ministeriale posso-
no essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
con particolare riguardo all’accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o
importati. Licenza di Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea (art. 74): viene
richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che rientrano nel
campo di applicazione del regolamento cee 3911/92 di cui all’allegato a del D.lgs. 42/04.
la licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento cee è rilasciata dall’uffi-
cio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ovvero non oltre tren-
ta mesi dal rilascio di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. la licenza è valida sei mesi.
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