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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


             importante o di eccezionale interesse; ha validità trentasei mesi dalla data di
             emissione;  tale  autorizzazione  può  essere  negata,  con  motivato  giudizio,
             dall’ufficio esportazione .
                                     (38)
                  Vediamo ora quali sono in particolare le convenzioni internazionali, sus-
             seguitesi negli anni, dirette a regolarizzare la questione delle esportazioni illeci-
             te; è inevitabile partire da queste per poter parlare di recupero di beni illecita-
             mente sottratti.  In questo ambito bisogna far capo principalmente a tre accordi
             multilaterali:
                  1.  Convenzione  UNESCO  del  1970,  recepita  dal  nostro  artt.  75  ss.  del
             codice dei beni culturali e del paesaggio, che agisce sul piano internazionale
             e riguarda le misure concernenti l’impedimento delle importazioni ed espor-
             tazioni illecite, nonché il trasferimento di proprietà di beni culturali. essa
             persegue  sostanzialmente  il  fine  di  migliorare,  attraverso  la  cooperazione

             (38) - Di  seguito  vengono  indicate  le  ulteriori  certificazioni  rilasciate  in  materia  dal  mibac.
                  Autorizzazione all’uscita definitiva (art. 65, comma 4): chi intende esportare opere d’arte con-
                  temporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni)
                  dovrà attenersi al dispositivo previsto al comma 4 del D.lgs. 42/2004; l’interessato ha tutta-
                  via l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire
                  all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni,
                  secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Licenza di esporta-
                  zione o spedizione temporanea (artt. 66-67 e 71): viene richiesta per l’uscita di beni culturali, che
                  non rientrano nel regolamento cee 3911/92, di cui all’allegato a del D.lgs. 42/04, e per
                  opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed espo-
                  sizioni, previa autorizzazione del ministero per i beni e le attività culturali. Certificato di
                  importazione/spedizione temporanea (art. 72): i certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
                  importazione attestano l’ingresso di un bene culturale sul territorio nazionale, sono rilasciati
                  sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la pro-
                  venienza dal territorio dello stato membro o del paese terzo dai quali la cosa o il bene mede-
                  simi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. tali certificati hanno validità quinquen-
                  nale e possono essere prorogati su richiesta dell’interessato. con decreto ministeriale posso-
                  no essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
                  con particolare riguardo all’accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o
                  importati. Licenza di Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea (art. 74): viene
                  richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che rientrano nel
                  campo di applicazione del regolamento cee 3911/92 di cui all’allegato a del D.lgs. 42/04.
                  la licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento cee è rilasciata dall’uffi-
                  cio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ovvero non oltre tren-
                  ta mesi dal rilascio di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. la licenza è valida sei mesi.
                  www.beniculturali.it

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