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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               internazionale, la salvaguardia dei beni culturali dei paesi contraenti .
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                    gli stati contraenti, al fine di reprimere il traffico illegale di beni culturali,
               sono tenuti ad attuare idonei controlli atti a debellare il fenomeno dei furti, degli
               scavi  clandestini,  delle  esportazioni  e  importazioni  illecite.  la  convenzione
               regolamenta inoltre la restituzione dei beni rubati nonché il recupero di quelli
               esportati illecitamente .
                                     (40)
                    2. Direttiva 93/7/CEE del Consiglio europeo, del 15 marzo 1993 , disciplina
                                                                               (41)
               la restituzione, la cui azione, più efficace della prima, è limitata all’ambito comu-
               nitario ed è confacente all’art. 128, ora divenuto art. 151, del trattato istitutivo
               della comunità europea .
                                      (42)

               (39) - Viene adottata il 14 novembre 1970 dalla conferenza generale dell’unesco, sedicesima
                    sessione di parigi. cronologicamente è la prima fra le convenzioni finalizzata alla protezione
                    dei beni culturali mobili in tempo di pace; integra la convenzione dell’aja del 1954 concer-
                    nente la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
               (40) - la convenzione non ha effetto retroattivo: i provvedimenti e le disposizioni vengono appli-
                    cati soltanto dopo che la convenzione è entrata in vigore nello stato che l’ha ratificata.
                    Inoltre la convenzione non prevede un’applicabilità diretta, ma obbliga gli stati contraenti a
                    legiferare in quei settori le cui leggi non adempiono ai requisiti minimi.
               (41) - come modificata dalla direttiva 96/100/ce del parlamento europeo e del consiglio del 17 febbraio
                    1997 e dalla direttiva 2001/38/ce del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2001.
               (42) - l’art. 128 del trattato istitutivo della comunità europea così recita: la comunità europea contri-
                    buisce al pieno sviluppo delle culture degli stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali
                    e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. l’azione della comunità
                    europea è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra stati membri e, se necessario, ad appoggiare
                    e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e
                    della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del
                    patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artisti-
                    ca e letteraria, compreso il settore audiovisivo. la comunità e gli stati membri favoriscono la
                    cooperazione con i paesi terzi e organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura,
                    in particolare con il consiglio d’europa. la comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azio-
                    ne che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. per contribuire alla realizzazione
                    degli obiettivi previsti dal presente articolo, il consiglio adotta: deliberando in conformità della
                    procedura di cui all’articolo 189 b e previa consultazione del comitato delle regioni, azione di
                    incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regola-
                    mentari degli stati membri, il consiglio delibera all’unanimità durante tutta la procedura di cui
                    all’articolo 189 b; deliberando all’unanimità, su proposta della commissione, raccomandazioni.
                    per il testo integrale:
                    http://it.wikisource.org/wiki/trattato_che_istituisce_la_comunit%c3%a0_economica_e
                    uropea_-_trattato,_roma,_25_marzo_1957/trattato

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