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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
internazionale, la salvaguardia dei beni culturali dei paesi contraenti .
(39)
gli stati contraenti, al fine di reprimere il traffico illegale di beni culturali,
sono tenuti ad attuare idonei controlli atti a debellare il fenomeno dei furti, degli
scavi clandestini, delle esportazioni e importazioni illecite. la convenzione
regolamenta inoltre la restituzione dei beni rubati nonché il recupero di quelli
esportati illecitamente .
(40)
2. Direttiva 93/7/CEE del Consiglio europeo, del 15 marzo 1993 , disciplina
(41)
la restituzione, la cui azione, più efficace della prima, è limitata all’ambito comu-
nitario ed è confacente all’art. 128, ora divenuto art. 151, del trattato istitutivo
della comunità europea .
(42)
(39) - Viene adottata il 14 novembre 1970 dalla conferenza generale dell’unesco, sedicesima
sessione di parigi. cronologicamente è la prima fra le convenzioni finalizzata alla protezione
dei beni culturali mobili in tempo di pace; integra la convenzione dell’aja del 1954 concer-
nente la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
(40) - la convenzione non ha effetto retroattivo: i provvedimenti e le disposizioni vengono appli-
cati soltanto dopo che la convenzione è entrata in vigore nello stato che l’ha ratificata.
Inoltre la convenzione non prevede un’applicabilità diretta, ma obbliga gli stati contraenti a
legiferare in quei settori le cui leggi non adempiono ai requisiti minimi.
(41) - come modificata dalla direttiva 96/100/ce del parlamento europeo e del consiglio del 17 febbraio
1997 e dalla direttiva 2001/38/ce del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2001.
(42) - l’art. 128 del trattato istitutivo della comunità europea così recita: la comunità europea contri-
buisce al pieno sviluppo delle culture degli stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali
e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. l’azione della comunità
europea è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra stati membri e, se necessario, ad appoggiare
e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e
della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del
patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artisti-
ca e letteraria, compreso il settore audiovisivo. la comunità e gli stati membri favoriscono la
cooperazione con i paesi terzi e organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura,
in particolare con il consiglio d’europa. la comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azio-
ne che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. per contribuire alla realizzazione
degli obiettivi previsti dal presente articolo, il consiglio adotta: deliberando in conformità della
procedura di cui all’articolo 189 b e previa consultazione del comitato delle regioni, azione di
incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regola-
mentari degli stati membri, il consiglio delibera all’unanimità durante tutta la procedura di cui
all’articolo 189 b; deliberando all’unanimità, su proposta della commissione, raccomandazioni.
per il testo integrale:
http://it.wikisource.org/wiki/trattato_che_istituisce_la_comunit%c3%a0_economica_e
uropea_-_trattato,_roma,_25_marzo_1957/trattato
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