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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


             si sarebbe dovuto realizzare il cosiddetto “mercato interno”, e cioè uno spazio
             privo di frontiere interne in cui si praticasse la “libera circolazione delle merci,
             delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato”. Il
             principio predetto, tuttavia è stato coniugato alla potestà riconosciuta agli stati
             membri “di definire il proprio patrimonio nazionale” e contestualmente alla
             necessità “di prendere le misure necessarie per garantire la protezione all’inter-
             no delle proprie frontiere”.
                  con il regolamento del consiglio n. 3911/92, ora reg. ce n. 116/2009, si è
             voluto regolarizzare un sistema di controlli preventivi e uniforme, per mezzo del
             quale gli organi preposti, (doganali e di tutela culturale) dei paesi membri, impedi-
             scano che un bene culturale uscito illegalmente da uno stato membro, possa essere
             presentato agli uffici doganali di un altro stato membro, la cui legislazione vigente
             in tema di esportazione di beni culturali risulti evidentemente maggiormente per-
             missiva, per poi essere definitivamente esportato verso un paese terzo ; la nor-
                                                                               (35)
             mativa in esame, completa ma non sostituisce le legislazioni nazionali.
                  la disciplina comunitaria in esame prevede che i beni culturali possano
             essere esportati verso un paese terzo solo se muniti di un’apposita autorizzazio-
             ne preventiva, denominata licenza di esportazione valida in tutta la comunità .
                                                                                      (36)
                  le varie categorie di beni sono state determinate combinando variamente,
             per ciascun tipo di bene, l’antichità, il valore storico-artistico e quello moneta-
             rio. ad esempio: “quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi suppor-
             to e con qualsiasi materiale” di valore superiore a 150.00 euro; “carte geografi-
             che stampate aventi più di 200 anni” se di valore superiore a 15.00 euro; “ele-
             menti, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e
             provenienti  dallo  smembramento  dei  monumenti  stessi,  aventi  più  di  cento
             anni” qualunque ne sia il valore; “mezzi di trasporto aventi più di 75 anni” se il
             valore supera i 50.00 euro, tanto per citarne alcune .
                                                              (37)
             (35) - per un ulteriore approfondimento cfr. Donato antonuccI, Commento al Codice dei beni culturali
                  e del paesaggio, napoli, esselibri, 2005.
             (36) - I beni culturali per i quali è necessaria la licenza d’esportazione sono quelli descritti per cate-
                  gorie nell’elenco dell’allegato I al reg. 116/2009, che corrisponde all’analogo allegato a del
                  codice dei beni culturali e del paesaggio in vigore in Italia.
             (37) - cfr. F. laFarange, La circolazione internazionale dei beni culturali dopo le modifiche del codice, in
                  AEODON, 2009, n. 1.

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