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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI
la direttiva dispone che lo stato membro a cui appartiene un determinato
bene culturale, ovvero lo stato richiedente, può rivolgersi direttamente all’auto-
rità giudiziaria dello stato membro in cui il bene illecitamente esportato si trova,
e conseguentemente proporne un’azione di restituzione. una volta che lo stato
richiedente abbia dimostrato il valore culturale del bene nonché l’uscita illecita
dello stesso, lo stato richiesto dovrà obbligatoriamente adoperarsi per la resti-
tuzione. si dovrà tuttavia tener conto del fatto che il valore culturale del bene
dovrà essere dimostrato sia sotto l’aspetto nazionale che comunitario; come
ravvisato dall’art 13 della Direttiva, occorre che il bene abbia illegalmente lascia-
to il territorio dello stato richiedente successivamente alla data del 1° gennaio
1993, data a partire della quale la normativa trova applicazione. la restituzione,
invece, è assoggettata ad un preciso termine di prescrizione, così come disposto
dall’art. 7: un anno a decorrere dalla data in cui lo stato richiedente è venuto a
conoscenza del luogo in cui si trovava il bene e dell’identità del possessore.
l’azione si prescrive trascorsi trent’anni a decorrere dal momento in cui il bene
è uscito illecitamente dal territorio dello stato richiedente. Il termine predetto
può essere esteso fino a settantacinque anni nel caso in cui si tratti di beni affe-
renti a collezioni pubbliche; possono tuttavia intercorrere accordi tra le parti
che stabiliscano un termine più lungo .
(43)
3. Convenzione dell’UNIDROIT del 1995 , recepita dall’art. 87 del codice
(44)
dei beni culturali e del paesaggio, avente come oggetto la restituzione dei beni
culturali rubati (artt. 3 e 4) e del ritorno artt. (5-7), di quelli illecitamente espor-
tati dal territorio di uno stato contraente, in violazione delle sue norme in mate-
ria di esportazione di beni culturali (art. 1, lett. b).
la questione del ritorno dei beni illecitamente esportati costituisce indub-
biamente il tema più complesso e controverso della convenzione. l’art. 5 pre-
vede che la domanda debba essere proposta entro tre anni dal momento della
conoscenza effettiva, da parte dello stato richiedente, del luogo in cui si trova
(43) - cfr. m. mazzolenI, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato, Venezia,
cafoscarina, 2005.
(44) - elaborata su intervento dell’unesco dall’Istituto Internazionale per l’unificazione del
Diritto privato (unidroit) a roma, approvata il 24 giugno 1995 nell’ambito di una
conferenza diplomatica. la convenzione è il risultato di dieci anni di lavori cui hanno par-
tecipato numerosi esperti, rappresentanti governativi e organizzazioni.
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