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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


                  la direttiva dispone che lo stato membro a cui appartiene un determinato
             bene culturale, ovvero lo stato richiedente, può rivolgersi direttamente all’auto-
             rità giudiziaria dello stato membro in cui il bene illecitamente esportato si trova,
             e conseguentemente proporne un’azione di restituzione. una volta che lo stato
             richiedente abbia dimostrato il valore culturale del bene nonché l’uscita illecita
             dello stesso, lo stato richiesto dovrà obbligatoriamente adoperarsi per la resti-
             tuzione. si dovrà tuttavia tener conto del fatto che il valore culturale del bene
             dovrà essere dimostrato sia sotto l’aspetto nazionale che comunitario; come
             ravvisato dall’art 13 della Direttiva, occorre che il bene abbia illegalmente lascia-
             to il territorio dello stato richiedente successivamente alla data del 1° gennaio
             1993, data a partire della quale la normativa trova applicazione. la restituzione,
             invece, è assoggettata ad un preciso termine di prescrizione, così come disposto
             dall’art. 7: un anno a decorrere dalla data in cui lo stato richiedente è venuto a
             conoscenza del luogo in cui si trovava il bene e dell’identità del possessore.
             l’azione si prescrive trascorsi trent’anni a decorrere dal momento in cui il bene
             è uscito illecitamente dal territorio dello stato richiedente. Il termine predetto
             può essere esteso fino a settantacinque anni nel caso in cui si tratti di beni affe-
             renti a collezioni pubbliche; possono tuttavia intercorrere accordi tra le parti
             che stabiliscano un termine più lungo .
                                                 (43)
                  3. Convenzione dell’UNIDROIT del 1995 , recepita dall’art. 87 del codice
                                                       (44)
             dei beni culturali e del paesaggio, avente come oggetto la restituzione dei beni
             culturali rubati (artt. 3 e 4) e del ritorno artt. (5-7), di quelli illecitamente espor-
             tati dal territorio di uno stato contraente, in violazione delle sue norme in mate-
             ria di esportazione di beni culturali (art. 1, lett. b).
                  la questione del ritorno dei beni illecitamente esportati costituisce indub-
             biamente il tema più complesso e controverso della convenzione. l’art. 5 pre-
             vede che la domanda debba essere proposta entro tre anni dal momento della
             conoscenza effettiva, da parte dello stato richiedente, del luogo in cui si trova

             (43) - cfr.  m.  mazzolenI,  La  tutela  dei  beni  culturali  nel  diritto  internazionale  e  comparato,  Venezia,
                  cafoscarina, 2005.
             (44) - elaborata  su  intervento  dell’unesco  dall’Istituto  Internazionale  per  l’unificazione  del
                  Diritto  privato  (unidroit)  a  roma,  approvata  il  24  giugno  1995  nell’ambito  di  una
                  conferenza diplomatica. la convenzione è il risultato di dieci anni di lavori cui hanno par-
                  tecipato numerosi esperti, rappresentanti governativi e organizzazioni.

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