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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
per quanto riguarda l’Italia,
sotto il profilo giudiziario, il “recu-
pero” di opere d’arte esportate ille-
citamente all’estero è regolato dal
libro XI del codice di procedura
penale, artt. 696 (50) e seguenti, con
cui viene specificato che l’esecuzio-
ne all’estero delle sentenze penali
italiane, ed in generale i rapporti
con le amministrazioni della giusti-
zia penale delle autorità straniere,
sono disciplinate dalle convenzioni
internazionali in vigore per lo
stato, e dalle norme di diritto inter-
nazionale in generale. In mancanza
delle predette norme, i rapporti
giudiziari con paesi esteri vengono
Consegna della statua lignea alla Repubblica Ceca svolti attraverso delle “rogatorie
da parte del Gen. B. Pasquale Muggeo
internazionali all’estero”, a norma
degli articoli da 727 a 729 .
(51)
entrando nella parte pratica delle rogatorie internazionali vediamo come
queste vengano richieste, in caso di necessaria assistenza giudiziaria da parte di
stati stranieri, direttamente all’autorità estera competente in materia, dandone
contestale comunicazione al ministero di giustizia italiano.
(50) - art. 696 c.p.p. (prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale):
1) le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecu-
zione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi
all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle con-
venzioni internazionali in vigore per lo stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
2) se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguo-
no”. IannIzzotto, Ibidem, pag. 186.
(51) - gli articoli da 723 a 729 si riferiscono alle rogatorie internazionali. In particolare l’articolo
727 si riferisce alla “trasmissione di rogatorie ed autorità straniere”, l’articolo 728 riguarda
la “Immunità temporanea della persona citata” e l’articolo 729 è relativo alla “utilizzabilità
degli atti assunti per rogatoria”. IannIzzotto, Ibidem, pag. 186.
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