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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                                                               per  quanto  riguarda  l’Italia,
                                                          sotto il profilo giudiziario, il “recu-
                                                          pero” di opere d’arte esportate ille-
                                                          citamente  all’estero  è  regolato  dal
                                                          libro  XI  del  codice  di  procedura
                                                          penale, artt. 696 (50)  e seguenti, con
                                                          cui viene specificato che l’esecuzio-
                                                          ne  all’estero  delle  sentenze  penali
                                                          italiane,  ed  in  generale  i  rapporti
                                                          con le amministrazioni della giusti-
                                                          zia  penale  delle  autorità  straniere,
                                                          sono disciplinate dalle convenzioni
                                                          internazionali  in  vigore  per  lo
                                                          stato, e dalle norme di diritto inter-
                                                          nazionale in generale. In mancanza
                                                          delle  predette  norme,  i  rapporti
                                                          giudiziari con paesi esteri vengono
                  Consegna della statua lignea alla Repubblica Ceca   svolti  attraverso  delle  “rogatorie
                      da parte del Gen. B. Pasquale Muggeo
                                                          internazionali  all’estero”,  a  norma
               degli articoli da 727 a 729 .
                                        (51)
                    entrando nella parte pratica delle rogatorie internazionali vediamo come
               queste vengano richieste, in caso di necessaria assistenza giudiziaria da parte di
               stati stranieri, direttamente all’autorità estera competente in materia, dandone
               contestale comunicazione al ministero di giustizia italiano.

               (50) - art. 696 c.p.p. (prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale):
                    1) le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecu-
                    zione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi
                    all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle con-
                    venzioni internazionali in vigore per lo stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
                    2) se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguo-
                    no”. IannIzzotto, Ibidem, pag. 186.
               (51) - gli articoli da 723 a 729 si riferiscono alle rogatorie internazionali. In particolare l’articolo
                    727 si riferisce alla “trasmissione di rogatorie ed autorità straniere”, l’articolo 728 riguarda
                    la “Immunità temporanea della persona citata” e l’articolo 729 è relativo alla “utilizzabilità
                    degli atti assunti per rogatoria”. IannIzzotto, Ibidem, pag. 186.

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