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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


             svizzera del 2006 .
                             (58)
                  l’accordo firmato con il paese elvetico prevede la massima collaborazio-
             ne; un simile agreement non era mai stato sottoscritto prima. nel 2003 la svizzera
             sottoscrive la convenzione unesco sul traffico dell’arte e nel 2005 introduce
             l’obbligo di fattura per le opere.
                  Il 20 ottobre 2006, il consigliere Federale pascal couchepin in presenza
             del nostro ministro dei bb.cc. asserisce: “chi vende o compra un oggetto d’ar-
             te in svizzera deve dimostrare l’origine; se non può, l’oggetto è considerato
             sospetto”. ammette che “prima c’era molta oscurità, ma ora non ce ne sarà più;
             la svizzera è al secondo posto nel mercato dell’arte: vogliamo che sia etico, cor-
             retto e responsabile”.
                  grazie all’accordo siglato con la svizzera, a seguito di trattative diploma-
             tiche  basate  sulle  risultanze  investigative  del  comando  carabinieri  tutela
             patrimonio culturale, è stato possibile recuperare numerosi reperti archeologici
             appartenenti al patrimonio culturale italiano, tra cui 430 reperti nuragici che i
             carabinieri del tpc lo scorso mese di luglio hanno recuperato in territorio
             elvetico, restituendoli alla sardegna.
                  riguardo ai rapporti Italia-usa bisogna invece far capo al tanto auspicato
             Memorandum d’intesa tra Italia e stati uniti del 2001 , di cui parleremo anche
                                                               (59)
             nel paragrafo dedicato alla diplomazia culturale.
                  l’intesa siglata nel gennaio del 2001, tra il governo italiano e quello statu-
             nitense, rinnovata con cadenza quinquennale (2006-2011-2016), evidenzia in
             primo luogo che alla base di un allestimento museale vi sia il presupposto di


             (58) - cit.  Fabio  Isman,  Ibidem,  pagg.  165-166.  Il  testo  dell’accordo  tra  il  consiglio  Federale
                  svizzero e il governo della repubblica Italiana sull’importazione ed il rimpatrio di beni
                  culturali, sottoscritto, il 20 ottobre 2006, dall’allora vicepresidente del consiglio e ministro
                  per i beni e le attività culturali, Francesco rutelli, e dal consigliere Federale svizzero pascal
                  couchepin, è consultabile al sito web:
                  http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/mibac/documents/1235558111383_acco
                  rdoItaliasvizzera2006.pdf
             (59) - Il testo, consultabile alla pagina web:
                  http://exchanges.state.gov/heritage/culprop/itfact/pdfs/it2001mouit.pdf reca  il  titolo:
                  Memorandum d’intesa tra il governo degli Stati Uniti d’America e il governo della Repubblica italiana circa
                  l’imposizione di limitazioni all’importazione di categorie di materiale archeologico databile ai periodi italiani
                  pre-classico, classico e della Roma imperiale.

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