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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ITALIANO TRA COMMERCI ILLEGALI
                                   E RESTITUZIONI INTERNAZIONALI


                  a riguardo, il successivo art. 18 dispone che: “le parti contraenti si forni-
             ranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamen-
             ti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati”
             e che “la parte contraente che procederà alla confisca dei profitti e dei beni ai
             sensi del presente articolo, ne disporrà secondo la propria legge nazionale e le
             procedure amministrative”.
                  ciascuna parte potrà trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i pro-
             venti derivanti dalla vendita, all’altra parte nella misura consentita dai rispettivi
             ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite” .
                                                                       (56)
                  In sede di richiesta di commissione di rogatoria, oltre alla convenzione
             predetta, in questi casi si fa solitamente menzione, e per ovvie ragioni, anche
             della convenzione unesco adottata a parigi il 14 novembre 1970, e ricono-
             sciuta dal governo degli stati uniti d’america mediante la “public lowe 97-
             446” del 12 gennaio 1983. a questo punto si entra nel campo dei delitti per i
             quali si procede, e per i quali, quindi, si richiede l’assistenza mediante rogatoria.
                  come è possibile immaginare si tratta per lo più di reati concernenti l’ille-
             cita esportazione di opere d’arte, ed a tal proposito, si fa riferimento agli artt. 65
             e 174 del nostro codice dei beni culturali e del paesaggio - D.lgs 42/2004, i
             quali  disciplinano,  rispettivamente,  il  divieto  di  uscita  dal  territorio  nazionale
             (con riferimento ai bb.cc.) e l’esportazione illecita di bb.cc.; solitamente, chi
             pratica questo tipo di attività illecite, incorre spesso anche in altre ipotesi di reato,
             ovvero, nei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
                  c’è da dire che l’autorità giudiziaria americana, in base alle convenzioni
             internazionali e alle proprie leggi interne, respinge ogni attribuzione di reato, a
             carico di un cittadino statunitense, da parte di uno stato estero, in materia poli-
             tico-fiscale.
             (56) - trattato sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’unione europea e gli stati uniti d’america -
                  agreement  on  mutual  legal  assistance  between  the  united  states  of  america  and  the
                  european union, firmato a washington il 25 giugno 2003, in g.u. u.e. n. l. 181 del 19 luglio
                  2003,  pag.  34.  trattato  tra  la  repubblica  Italiana  e  gli  stati  uniti  d’america  sulla  mutua
                  assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982 - treaty on mutual assistance on
                  criminal matters of nov. 9, 1982, between united states and Italy (s. treaty Doc. no 25,
                  98th congr. 2nd sess. (1984).
                  http://www.archiviopenale.it/joomla/images/stories/rivista/numero2011_002/6_orienta-
                  menti_1_lanciotti.pdf

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