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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    a tal proposito ricordiamo che il più gravoso impegno investigativo, gra-
               vante sull’attività investigativa del paese richiedente la restituzione di beni cul-
               turali illecitamente esportati, stia nel cosiddetto onere della prova che, come
               facilmente intuibile, è a carico del paese vittima .
                                                             (54)
                    ebbene, il traffico internazionale di beni culturali, soprattutto archeologi-
               ci, prevede tempi tecnici di prelievo, spostamento, restauro e reinserimento nel
               mercato, abbastanza lunghi - in media 4-5 anni. Di sovente capita quindi, che
               nel lungo periodo, che va dalla configurazione del reato alla contestazione di
               questi, il tutto cada in prescrizione. un ulteriore punto di forza per la lotta a
               questo tipo di criminalità organizzata, sarebbe dunque, far sì che i reati in mate-
               ria di tutela del patrimonio culturale divengano reati permanenti.
                    Veniamo ora al caso specifico delle richieste in rogatoria riguardanti even-
               tuali procedimenti giudiziari, nell’ambito della tutela del patrimonio culturale,
               intercorsi tra il nostro paese e gli stati uniti d’america.
                    In primo luogo bisogna far capo ad un accordo, stipulato tra i due stati in
               materia giudiziaria, ovvero al “trattato di mutua assistenza in materia penale tra
               la repubblica italiana e gli stati uniti d’america, firmato a roma il 3 maggio
               2006 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2010”; il trattato riguarda la reciproca
               assistenza giudiziaria in materia penale .
                                                     (55)
                    Questo specifico accordo di cooperazione è stato concluso nel quadro
               della previsione di cui all’art. 3, co. 2, del “trattato di mutua assistenza giudizia-
               ria tra l’unione europea e gli stati uniti”, firmato a washington nel 2003, allo
               scopo di incrementare la cooperazione penale tra i due paesi.
                    l’art. 1, lett. g) del nuovo trattato bilaterale di mutua assistenza, prevede
               fra l’altro l’obbligo reciproco di fornire assistenza “nel sequestro e nella confi-
               sca dei beni” (in the seizure and forfeiture of  goods).
               (54) - nonostante le difficoltà investigative a cui vanno incontro le forze di polizia di settore impe-
                    gnate nel recupero di beni culturali nazionali, si è visto come lo svolgimento d’indagini su
                    territorio estero abbia raggiunto risultati di prevenzione ragguardevoli - senza contare gli
                    innumerevoli recuperi di beni portati a compimento - avendo intaccato quella sicurezza orga-
                    nizzativa che fino agli anni novanta permise una vera e propria depredazione del nostro
                    patrimonio archeologico.
               (55) - trattato di mutua assistenza in materia penale tra il governo della repubblica italiana e il
                    governo degli stati uniti d’america (roma, 2006), l. 16 marzo 2009, n. 25 (in g.u. n. 72
                    del 27 marzo 2009).

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