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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               il bene nonché dell’identità del possessore, e non oltre cinquanta anni dalla data
               di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegna-
               to in virtù dell’autorizzazione di esportazione. la domanda troverà accoglimen-
               to qualora l’autorità competente accerti la sussistenza delle condizioni previste
               ai commi 3 e 4, che attengono alla verifica dell’importanza culturale significativa
               che il bene riveste per lo stato che ne ritiene il ritorno.
                    si osservi a tal proposito, che l’obbligo previsto dal comma 4 relativo a
               tutte le informazioni di fatto o di diritto idonee a consentire la valutazione da
               parte dell’autorità richiesta della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per
               disporre il ritorno, pone in primo piano il problema della conoscenza, da parte
               del paese richiedente, del proprio patrimonio culturale; secondo l’art. 5 della
               convenzione unIDroIt è difatti estremamente difficile ottenere il ritorno di
               un bene dall’autorità giudiziaria o amministrativa straniera qualora non si sia
               neppure  in  grado  di  provare  la  conoscenza  del  bene  medesimo,  oppure  ad
               esempio la sua provenienza da un sito archeologico determinato, come pur-
               troppo spesso avviene .
                                     (45)
                    la convenzione unIDroIt affronta inoltre uno degli aspetti più con-
               troversi dell’esportazione illecita di beni culturali: l’acquirente in buona fede.
                    In passato accedeva che alcune sentenze decretavano la restituzione di
               beni culturali a persone terze, ritenute acquirenti in buona fede, pur essendo
               certi che il bene in questione fosse provento di furto o di scavo clandestino. a
               tal proposito proponiamo un episodio, narrato da Vito andrea Iannizzotto, già
               ufficiale dell’arma, nonché esperto di tutela dei beni culturali, che meglio evi-
               denzia la questione: “nel 1979 in un’abitazione della provincia di campobasso
               fu rubata una statua lignea del ‘500 raffigurante la madonna. Dopo vane ricer-
               che, nel 1988 l’opera ricomparve su un catalogo di un famoso negozio di anti-
               quariato di torino.
                    I carabinieri addetti alla tutela del patrimonio artistico, al momento del
               sequestro, accertarono che l’opera era stata venduta poco prima ad un indu-
               striale del luogo per la somma di 90 milioni di lire. l’acquirente, a questo punto,
               messo a conoscenza della provenienza furtiva del bene, lo riconsegnò ai carabi-
               nieri, che lo sottoposero a sequestro cautelativo. successivamente i carabinieri
               (45) - m. FrIgo, Ibibem.

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