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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Il primo trattato multilaterale deriva dal diritto internazionale bellico ed in
               particolare riguarda la convenzione dell’aja del 1899, con la quale si fa chiaro
               riferimento alla salvaguardia durante i conflitti, nel limite del possibile, degli edi-
               fici “consacrati alle arti ed alle scienze” sempreché, questi, non siano stati adot-
               tati per scopi militari. successivamente al secondo conflitto mondiale in campo
               internazionale  viene  siglato  un  nuovo  trattato  multilaterale:  la  convenzione
               dell’aja del 1954 (convenzione unesco per la protezione dei beni culturali
               in casi di conflitto armato) .
                                         (31)
                    attraverso tale accordo, la comunità internazionale si dota di uno strumen-
               to inteso principalmente a vietare la confisca e l’esportazione dei beni culturali,
               sui quali, ancora una volta, viene chiesta la preservazione dai danni bellici .
                                                                                      (32)
                    rispetto alle epoche passate, è dunque a partire dalla seconda metà del XX
               secolo che l’opinione pubblica internazionale incomincia a mostrare sempre più
               interesse verso i problemi legati alla protezione dei beni culturali. per dar forza
               a questa nuova tendenza gli organi comunitari si impegnano nell’elaborazione
               di nuove convenzioni internazionali poste a salvaguardare il patrimonio cultu-
               rale. ciò nonostante, restano ancora aperte alcune cruciali questioni legate pro-
               prio al recupero dei beni illecitamente esportati, nonché al monitoraggio e alla
               circolazione dei beni stessi .
                                         (33)
                    a tal proposito, è d’obbligo ricordare che il recupero dei beni archeologici è
               da sempre ostacolato da una sorta di reticenza che le giurisdizioni nazionali pon-
               gono in essere nel momento in cui si trovano a dover ottemperare al riconosci-
               mento di norme legislative dei paesi legittimi. In particolare, i paesi non aderenti
               alle convenzioni internazionali tendono molto spesso a giudicare lecita l’importa-
               zione di un bene la cui esportazione è ritenuta illecita dal paese di provenienza .
                                                                                         (34)
                    nel  trattato  istitutivo  delle  comunità  europee  viene  posto  particolare
               risalto al principio fondamentale della libera circolazione dei beni, assoggettato
               ad un preciso momento temporale - 1° gennaio 1993 - data a seguito della quale
               (31) - sarà seguita da un secondo protocollo alla convenzione dell’aja del 1954 per la protezione
                    dei beni culturali in caso di conflitto armato del 26 marzo 1999.
               (32)- su questo argomento cfr. c. De VIsscher, Les monuments historiques et les ouvres d’art en temps
                    de guerre et dans les traités de paix, in MOUSEION, 1939.
               (33) - m. FrIgo, La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, milano 1986, pag. 332.
               (34) - m. maresca, Conformità dei valori e rilevanza del diritto pubblico straniero, milano 1990, pag. 177.

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