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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE
di aver adottato tutte le misure, tipiche e quelle atipiche desumibili dall’obbligo
di sicurezza e di salvaguardia della personalità morale del lavoratore, fissate
dall’art. 2087 c.c. per prevenire e reprimere il mobbing, si è ormai da tempo pro-
nunciata la Corte di Cassazione , la quale, ribadendo il proprio precedente
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indirizzo che attribuisce natura contrattuale all’inadempimento datoriale nelle
fattispecie di mobbing, ha ritenuto gravare sul lavoratore l’onere di provare il
fatto materiale costituente inadempimento datoriale nonché il nesso di causalità
tra inadempimento e danni subiti in conseguenza di esso, mentre ha posto a
carico del datore di lavoro, ex art. 1218 c.c., l’onere di fornire la cosiddetta prova
liberatoria, ossia dimostrare la non imputabilità dei comportamenti mobbizzanti
denunciati dal lavoratore allo stesso datore di lavoro, ai suoi preposti, o ai col-
leghi mobber, per il fatto dei quali egli risponde a titolo di culpa in vigilando o in eli-
gendo, ovvero per responsabilità oggettiva degli atti compiuti dai dipendenti ex
art. 2049 c.c.
Il giudice della legittimità è pure intervenuto a comporre il contrasto giu-
risprudenziale sorto in ordine al riparto dell’onere probatorio nella domanda di
risarcimento dei danni sofferti dal lavoratore per effetto del cosiddetto deman-
sionamento professionale. In particolare, è stata affrontata la questione se il
diritto del lavoratore al risarcimento del danno, soprattutto di natura esistenzia-
le, consegua in re ipsa al demansionamento o, al contrario, debba essere provato
dal lavoratore ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato che poiché la responsa-
bilità del datore di lavoro ha natura contrattuale, ne consegue che la violazione
da parte datoriale degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, e in particolare
il divieto di dequalificazione (art. 2103 c.c.) e l’obbligo di tutela dell’integrità
fisica e della personalità del lavoratore (art. 2087 c.c.), integrano gli estremi di
un inadempimento contrattuale, regolato agli artt. 1218 e 1223 c.c.
Tali previsioni distinguono il momento dell’inadempimento - vale a dire la
violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c., sanzionata con l’ob-
bligo di corresponsione della retribuzione - dal momento, successivo ed even-
tuale, della produzione del danno - risarcibile solo in quanto conseguenza
immediata e diretta dell’inadempimento medesimo.
(19)- Cass., sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445, in FORO IT., 2006, I, 2738.
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