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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Sono considerate come discriminazioni anche le molestie sessuali, ovvero
               quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisi-
               ca, verbale o non verbale aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una
               lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradan-
               te, umiliante o offensivo. Tutti i predetti comportamenti vengono considerati
               discriminatori e pertanto suscettibili di essere azionati dinanzi al giudice compe-
               tente, ai sensi delle norme che disciplinano la tutela giurisdizionale dei diritti.
                    In occasione dell’emanazione di tale disciplina legislativa è stato compiuto
               un passo avanti anche rispetto alla tutela del lavoratore avverso il mobbing e ciò
               in quanto attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento della definizione di
               molestie, si è data in qualche modo una nozione di mobbing, sebbene ancora non
               cristallizzata e individuata solamente in base allo scopo della relativa condotta
               ovvero agli effetti che essa determina. È stato, tuttavia, rilevato (13)  che la tutela
               antidiscriminatoria è applicabile ai soli motivi tipici di discriminazione, previsti
               dalla normativa vigente; vi sono una serie di motivi che sono discriminatori
               secondo il senso comune, ma non secondo l’ordinamento giuridico , i quali
                                                                                  (14)
               possono essere definiti motivi atipici di discriminazione. In tutti tali casi la tute-
               la antidiscriminatoria non può operare per difetto della tipicità dei motivi delle
               discriminazioni; la regola sarebbe dunque quella della tipicità della tutela antidi-
               scriminatoria. La tutela dei lavoratori contro il mobbing è poi del tutto autonoma
               rispetto alla tutela antidiscriminatoria rivolta verso soggetti deboli e membri di
               gruppi sociali svantaggiati.




               3. Demansionamento e mobbing


                    Lo specifico intento vessatorio o persecutorio che sorregge la condotta
               mobbizzante e la sua protrazione nel tempo consentono di enucleare il feno-
               meno del mobbing e di distinguerlo rispetto a singoli atti illegittimi quali la mera
               dequalificazione ex art. 2103 c.c.

               (13)- Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione n. 142 del 10 novembre 2008, 34.
               (14)- Viene considerata l’ipotesi del lavoratore, indifferentemente pubblico e privato, discriminato
                    perché “poco gradito”.

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