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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE
matici della presenza di un comportamento mobbizzante .
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Il mobbing può essere confuso con molte altre vicende che indicano com-
portamenti vessatori commessi da un soggetto nei confronti di altri soggetti più
deboli; quale, ad esempio, la molestia morale, che si connota per lo più come
evento singolo di molestia sessuale o discriminazione sul luogo di lavoro con-
centrata su un soggetto debole o a rischio; azioni di per sé punibili dalla legge,
ma che non costituiscono mobbing. Le molestie possono realizzare una forma di
mobbing quando, verificandosi in ambiti lavorativi, sono reiterate e realizzate in
modo sistematico o quando si inseriscano in un complessivo disegno persecu-
torio concorrendo alla realizzazione della fattispecie del mobbing.
A fronte di episodi discriminatori o molesti, è accordata una particolare
tutela alle vittime sulla base di normative interne (10) che, recependo alcune diret-
tive comunitarie, hanno introdotto le nozioni di discriminazione diretta e indi-
retta e indicato cosa si intende per molestie.
Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base delle condizioni indica-
te, rispettivamente, nei provvedimenti normativi di cui si tratta , una persona
(11)
è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra
in una situazione analoga. Sussiste, invece, discriminazione indiretta (12) quando
una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono met-
tere in una posizione di particolare svantaggio le persone che versino nelle con-
dizioni indicate, rispetto ad altre persone. Particolare importanza assume, per la
sua portata generale, la nozione di “molestie”, individuata nell’attuazione di
comportamenti indesiderati con lo scopo e l’effetto di violare la dignità perso-
nale creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
(9) - Cons. st., VI, 16 aprile 2015, n. 1945, in FORO AMM., (Il) 2015, 4, 1114.
(10)- Trattasi dei d.lgs. nn. 215 e 216 del 2003, attuativi delle direttive 2000/43/CE e
2000/78/CE, concernenti, rispettivamente, la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.
(11)- Alle discriminazioni per ragioni di sesso si affiancano le nozioni di discriminazione per
ragioni di razza ed origine etnica, nonché di religione, convinzioni personali, handicap, età e
orientamento sessuale, ai sensi dei citati d.lgs. nn. 215 e 216 del 2003.
(12)- La nozione di discriminazione indiretta risulta dalla trasposizione nel nostro ordinamento
della direttiva 2002/73/CE, recepita con il d.lgs. n. 145 del 2005.
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