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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
                            ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE


             matici della presenza di un comportamento mobbizzante .
                                                                    (9)
                  Il mobbing può essere confuso con molte altre vicende che indicano com-
             portamenti vessatori commessi da un soggetto nei confronti di altri soggetti più
             deboli; quale, ad esempio, la molestia morale, che si connota per lo più come
             evento singolo di molestia sessuale o discriminazione sul luogo di lavoro con-
             centrata su un soggetto debole o a rischio; azioni di per sé punibili dalla legge,
             ma che non costituiscono mobbing. Le molestie possono realizzare una forma di
             mobbing quando, verificandosi in ambiti lavorativi, sono reiterate e realizzate in
             modo sistematico o quando si inseriscano in un complessivo disegno persecu-
             torio concorrendo alla realizzazione della fattispecie del mobbing.
                  A fronte di episodi discriminatori o molesti, è accordata una particolare
             tutela alle vittime sulla base di normative interne (10)  che, recependo alcune diret-
             tive comunitarie, hanno introdotto le nozioni di discriminazione diretta e indi-
             retta e indicato cosa si intende per molestie.
                  Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base delle condizioni indica-
             te, rispettivamente, nei provvedimenti normativi di cui si tratta , una persona
                                                                          (11)
             è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra
             in una situazione analoga. Sussiste, invece, discriminazione indiretta (12)  quando
             una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono met-
             tere in una posizione di particolare svantaggio le persone che versino nelle con-
             dizioni indicate, rispetto ad altre persone. Particolare importanza assume, per la
             sua  portata  generale,  la  nozione  di  “molestie”,  individuata  nell’attuazione  di
             comportamenti indesiderati con lo scopo e l’effetto di violare la dignità perso-
             nale creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.


             (9)   - Cons. st., VI, 16 aprile 2015, n. 1945, in FORO AMM., (Il) 2015, 4, 1114.
             (10)- Trattasi  dei  d.lgs.  nn.  215  e  216  del  2003,  attuativi  delle  direttive  2000/43/CE  e
                  2000/78/CE,  concernenti,  rispettivamente,  la  parità di  trattamento  tra  le  persone
                  indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e la parità di trattamento in materia di
                  occupazione e di condizioni di lavoro.
             (11)- Alle  discriminazioni  per  ragioni  di  sesso  si  affiancano  le  nozioni  di  discriminazione  per
                  ragioni di razza ed origine etnica, nonché di religione, convinzioni personali, handicap, età e
                  orientamento sessuale, ai sensi dei citati d.lgs. nn. 215 e 216 del 2003.
             (12)- La nozione di discriminazione indiretta risulta dalla trasposizione nel nostro ordinamento
                  della direttiva 2002/73/CE, recepita con il d.lgs. n. 145 del 2005.

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