Page 126 - Rassegna 2017-2
P. 126
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Fondamento dell’illegittimità è dunque l’obbligo datoriale, ex art. 2087
c.c. , di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
(17)
morale del prestatore. La citata disposizione obbliga il datore di lavoro a predi-
sporre ogni misura di sicurezza finalizzata a tutelare l’integrità fisica, la salute
psichica e la personalità morale del lavoratore.
All’art. 2087 c.c. si riconduce la responsabilità giuridica del datore di lavo-
ro nelle ipotesi di mobbing in quanto essa, oltre al generale principio del neminem
laedere, compendia ogni elemento che include l’obbligo del datore di lavoro di
comportarsi nei riguardi dell’altra parte del rapporto obbligatorio secondo il
generale dovere di correttezza di cui all’art. 1175 c.c.
L’art. 2087 c.c. imputa al datore di lavoro i danni all’integrità fisica e alla
personalità morale del lavoratore che il mobbing può provocare in base ai para-
metri della responsabilità contrattuale di cui al citato art. 1218 c.c., per violazio-
ne di obblighi di non facere, che incombono sul datore di lavoro in caso di mobbing
verticale, e di obblighi di facere, consistenti nella doverosa protezione del lavo-
ratore, ad opera sempre del datore di lavoro, dalle vessazioni compiute dai col-
leghi o sottoposti, nel mobbing orizzontale o ascendente.
L’art. 2087 c.c. qualifica la condotta non in base al contenuto, ma in base
al bene protetto per cui il suo campo di applicazione è tale da coprire ogni ille-
cito anche commesso da altri dipendenti , sì da escludere ogni rischio di incom-
pletezza .
(18)
Con riferimento all’onere, che incombe sul datore di lavoro, di dimostrare
(17)- Le sezioni unite della Corte di Cassazione, già sin dalla sentenza 4 maggio 2004, n. 8438,
hanno evidenziato, che il mobbing è un aspetto della violazione dell’obbligo di sicurezza del
datore di lavoro, per cui si versa in ipotesi di responsabilità contrattuale con conseguente
competenza funzionale del giudice del rapporto di lavoro.
Risolvendo poi un contrasto giurisprudenziale che perdurava da tempo, il giudice della
giurisdizione ha affermato che l’azione di risarcimento del danno da mobbing ha natura
contrattuale perché discende dalla violazione da parte del datore di obblighi che trovano la
loro fonte direttamente nel contratto di lavoro.
I comportamenti mobbizzanti consistono in violazioni di specifici obblighi contrattuali
derivanti dal rapporto di lavoro, poiché rappresentano dei tipici atti di esercizio del potere
datoriale, posti in essere in violazione del principio di protezione delle condizioni di lavoro
oltre che della tutela della professionalità prevista dall’art. 2103 c.c.
(18)- VALLEBONA, Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, in Massimario di giurisprudenza del
lavoro, 2006, 8 ss.
124