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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Fondamento  dell’illegittimità  è  dunque  l’obbligo  datoriale,  ex  art.  2087
               c.c. , di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
                  (17)
               morale del prestatore. La citata disposizione obbliga il datore di lavoro a predi-
               sporre ogni misura di sicurezza finalizzata a tutelare l’integrità fisica, la salute
               psichica e la personalità morale del lavoratore.
                    All’art. 2087 c.c. si riconduce la responsabilità giuridica del datore di lavo-
               ro nelle ipotesi di mobbing in quanto essa, oltre al generale principio del neminem
               laedere, compendia ogni elemento che include l’obbligo del datore di lavoro di
               comportarsi nei riguardi dell’altra parte del rapporto obbligatorio secondo il
               generale dovere di correttezza di cui all’art. 1175 c.c.
                    L’art. 2087 c.c. imputa al datore di lavoro i danni all’integrità fisica e alla
               personalità morale del lavoratore che il mobbing può provocare in base ai para-
               metri della responsabilità contrattuale di cui al citato art. 1218 c.c., per violazio-
               ne di obblighi di non facere, che incombono sul datore di lavoro in caso di mobbing
               verticale, e di obblighi di facere, consistenti nella doverosa protezione del lavo-
               ratore, ad opera sempre del datore di lavoro, dalle vessazioni compiute dai col-
               leghi o sottoposti, nel mobbing orizzontale o ascendente.
                    L’art. 2087 c.c. qualifica la condotta non in base al contenuto, ma in base
               al bene protetto per cui il suo campo di applicazione è tale da coprire ogni ille-
               cito anche commesso da altri dipendenti , sì da escludere ogni rischio di incom-
               pletezza .
                       (18)
                    Con riferimento all’onere, che incombe sul datore di lavoro, di dimostrare

               (17)- Le sezioni unite della Corte di Cassazione, già sin dalla sentenza 4 maggio 2004, n. 8438,
                    hanno evidenziato, che il mobbing è un aspetto della violazione dell’obbligo di sicurezza del
                    datore di lavoro, per cui si versa in ipotesi di responsabilità contrattuale con conseguente
                    competenza funzionale del giudice del rapporto di lavoro.
                    Risolvendo  poi  un  contrasto  giurisprudenziale  che  perdurava  da  tempo,  il  giudice  della
                    giurisdizione  ha  affermato  che  l’azione  di  risarcimento  del  danno  da  mobbing ha  natura
                    contrattuale perché discende dalla violazione da parte del datore di obblighi che trovano la
                    loro fonte direttamente nel contratto di lavoro.
                    I  comportamenti  mobbizzanti  consistono  in  violazioni  di  specifici  obblighi  contrattuali
                    derivanti dal rapporto di lavoro, poiché rappresentano dei tipici atti di esercizio del potere
                    datoriale, posti in essere in violazione del principio di protezione delle condizioni di lavoro
                    oltre che della tutela della professionalità prevista dall’art. 2103 c.c.
               (18)- VALLEBONA, Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, in Massimario di giurisprudenza del
                    lavoro, 2006, 8 ss.

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