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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
                            ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE


                  Nel mobbing il lavoratore deve provare il complessivo disegno del datore/supe-
             riore gerarchico preordinato alla sua vessazione o prevaricazione: non è ravvisabile
             un danno quando mancano questi episodi sistematici o vi sia una logica ed alterna-
             tiva spiegazione al comportamento del datore/superiore o, ancora, questi compor-
             tamenti siano riferibili alla normale condotta, funzionale all’assetto dell’apparato
             aziendale/amministrativo. Il danno da demansionamento - dimostrabile anche con
             presunzioni semplici, qualora provochi danni morali e professionali - dà diritto ex
             se al risarcimento anche a prescindere dall’ulteriore sussistenza del mobbing.
                  Sul piano probatorio il lavoratore deve evidenziare concretamente gli ele-
             menti della condotta illecita, anziché dolersene genericamente, in modo che il
             giudice amministrativo, «anche con i suoi poteri officiosi» possa acclararne l’esi-
             stenza: il demansionamento, infatti, «non è ravvisabile in qualsiasi inadempi-
             mento alle obbligazioni datoriali bensì soltanto nell’effettiva perdita delle man-
             sioni svolte» .
                        (21)
                  Ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, il giudice, onde
             evitare  di  essere  fuorviato  dalla  soggettiva  rappresentazione  dei  fatti,  dovrà
             vagliarla criticamente poiché tali disagi potrebbero essere causati in parte anche
             dalla condotta della presunta vittima .
                                                (22)
                  I fenomeni del demansionamento e del mobbing, pur presentandosi nella
             realtà come problematiche correlate tra di loro, potendo cioè il demansiona-
             mento rappresentare una componente del più ampio disegno persecutorio per-
             petrato dal datore di lavoro, devono esser in ogni caso analizzati e giudicati nella
             loro automa potenzialità lesiva della professionalità del dipendente.
                  Non  è  sufficiente  dimostrare  la  mera  potenzialità  lesiva  della  condotta
             datoriale: il lavoratore deve allegare gli elementi costitutivi del demansionamen-
             to o del mobbing e provare il nesso causale con l’inadempimento datoriale ed il
             danno non patrimoniale che ne è derivato .
                                                     (23)
             (21) - TAR Lazio, I, 7 febbraio 215, n. 2280, in leggiditalia.it.
             (22)- Problemi amplificati in un ambiente di rigida disciplina come quello militare, pervaso da sen-
                  sibilità  eccessiva  o  patologica,  comportamenti  reprensibili,  difficoltà  caratteriali,  ecc.;  cfr.
                  TAR Piemonte Torino, I, 10 luglio 2015, n. 1168, TAR Umbria Perugia, I, 24 settembre
                  2010, n. 469, entrambe in LEGGIDITALIA.IT eTAR Lombardia Milano,I, 11 agosto 2009, n.
                  4581, in Danno e Resp., 2010, 4, 398.
             (23)- TAR Lazio Roma, I ter, 26 giugno 2015, n. 8705, in LEGGIDITALIA.IT.

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