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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE
Nel mobbing il lavoratore deve provare il complessivo disegno del datore/supe-
riore gerarchico preordinato alla sua vessazione o prevaricazione: non è ravvisabile
un danno quando mancano questi episodi sistematici o vi sia una logica ed alterna-
tiva spiegazione al comportamento del datore/superiore o, ancora, questi compor-
tamenti siano riferibili alla normale condotta, funzionale all’assetto dell’apparato
aziendale/amministrativo. Il danno da demansionamento - dimostrabile anche con
presunzioni semplici, qualora provochi danni morali e professionali - dà diritto ex
se al risarcimento anche a prescindere dall’ulteriore sussistenza del mobbing.
Sul piano probatorio il lavoratore deve evidenziare concretamente gli ele-
menti della condotta illecita, anziché dolersene genericamente, in modo che il
giudice amministrativo, «anche con i suoi poteri officiosi» possa acclararne l’esi-
stenza: il demansionamento, infatti, «non è ravvisabile in qualsiasi inadempi-
mento alle obbligazioni datoriali bensì soltanto nell’effettiva perdita delle man-
sioni svolte» .
(21)
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, il giudice, onde
evitare di essere fuorviato dalla soggettiva rappresentazione dei fatti, dovrà
vagliarla criticamente poiché tali disagi potrebbero essere causati in parte anche
dalla condotta della presunta vittima .
(22)
I fenomeni del demansionamento e del mobbing, pur presentandosi nella
realtà come problematiche correlate tra di loro, potendo cioè il demansiona-
mento rappresentare una componente del più ampio disegno persecutorio per-
petrato dal datore di lavoro, devono esser in ogni caso analizzati e giudicati nella
loro automa potenzialità lesiva della professionalità del dipendente.
Non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta
datoriale: il lavoratore deve allegare gli elementi costitutivi del demansionamen-
to o del mobbing e provare il nesso causale con l’inadempimento datoriale ed il
danno non patrimoniale che ne è derivato .
(23)
(21) - TAR Lazio, I, 7 febbraio 215, n. 2280, in leggiditalia.it.
(22)- Problemi amplificati in un ambiente di rigida disciplina come quello militare, pervaso da sen-
sibilità eccessiva o patologica, comportamenti reprensibili, difficoltà caratteriali, ecc.; cfr.
TAR Piemonte Torino, I, 10 luglio 2015, n. 1168, TAR Umbria Perugia, I, 24 settembre
2010, n. 469, entrambe in LEGGIDITALIA.IT eTAR Lombardia Milano,I, 11 agosto 2009, n.
4581, in Danno e Resp., 2010, 4, 398.
(23)- TAR Lazio Roma, I ter, 26 giugno 2015, n. 8705, in LEGGIDITALIA.IT.
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