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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE
In relazione al danno da demansionamento, va poi evidenziato che, sul
piano probatorio, sebbene l’obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore
alle mansioni rispondenti alla categoria attribuita o a mansioni equivalenti a
quelle da ultimo svolte, abbia natura contrattuale.
Il contenuto del preteso demansionamento, tuttavia, va comunque
esposto nei suoi elementi essenziali dal lavoratore che non può, quindi, limi-
tarsi genericamente a dolersi di essere vittima di un illecito, ma deve almeno
evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice ammini-
strativo, anche con i suoi poteri officiosi, possa verificare la sussistenza nei
suoi confronti di una condotta illecita; ciò, peraltro, sul presupposto che l’il-
lecito di demansionamento non è ravvisabile in qualsiasi inadempimento
alle obbligazioni datoriali bensì soltanto nell’effettiva perdita delle mansioni
svolte.
Con riguardo, poi, al danno-conseguenza, ossia allo specifico pregiudizio
professionale, biologico ed esistenziale sofferto dal lavoratore, esso deve essere
parimenti allegato e provato dal danneggiato, in quanto non si pone quale con-
seguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nelle suindi-
cate categorie: non è sufficiente, in altre parole, dimostrare la mera potenzialità
lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore l’onere non solo di
allegare gli elementi costitutivi del demansionamento o del mobbing, ma anche di
fornire la prova, ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale che ne è derivato
e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
In ogni caso, il giudice amministrativo ha sottolineato che lo svuotamento
delle mansioni conserva una sua piena ed autonoma capacità lesiva della pro-
fessionalità del lavoratore.
Ne consegue che, una volta che sia stata accertata la mancanza di un dise-
gno persecutorio cui risultava preordinato il comportamento
dell’Amministrazione, occorre condurre l’indagine sul versante del danno da
dequalificazione, accertando cioè se, a prescindere dalla sussistenza del mobbing,
il comportamento serbato dal datore di lavoro possa comunque integrare gli
estremi della dequalificazione .
(26)
Il demansionamento o dequalificazione può integrare una fattispecie di
(26)- Cons. St., III, 12 gennaio 2015, n. 28, cit.
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