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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
                            ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE


                  In relazione al danno da demansionamento, va poi evidenziato che, sul
             piano probatorio, sebbene l’obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore
             alle  mansioni  rispondenti  alla  categoria  attribuita  o  a  mansioni  equivalenti  a
             quelle da ultimo svolte, abbia natura contrattuale.
                  Il  contenuto  del  preteso  demansionamento,  tuttavia,  va  comunque
             esposto nei suoi elementi essenziali dal lavoratore che non può, quindi, limi-
             tarsi genericamente a dolersi di essere vittima di un illecito, ma deve almeno
             evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice ammini-
             strativo, anche con i suoi poteri officiosi, possa verificare la sussistenza nei
             suoi confronti di una condotta illecita; ciò, peraltro, sul presupposto che l’il-
             lecito  di  demansionamento  non  è  ravvisabile  in  qualsiasi  inadempimento
             alle obbligazioni datoriali bensì soltanto nell’effettiva perdita delle mansioni
             svolte.
                  Con riguardo, poi, al danno-conseguenza, ossia allo specifico pregiudizio
             professionale, biologico ed esistenziale sofferto dal lavoratore, esso deve essere
             parimenti allegato e provato dal danneggiato, in quanto non si pone quale con-
             seguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nelle suindi-
             cate categorie: non è sufficiente, in altre parole, dimostrare la mera potenzialità
             lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore l’onere non solo di
             allegare gli elementi costitutivi del demansionamento o del mobbing, ma anche di
             fornire la prova, ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale che ne è derivato
             e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
                  In ogni caso, il giudice amministrativo ha sottolineato che lo svuotamento
             delle mansioni conserva una sua piena ed autonoma capacità lesiva della pro-
             fessionalità del lavoratore.
                  Ne consegue che, una volta che sia stata accertata la mancanza di un dise-
             gno    persecutorio   cui   risultava   preordinato    il   comportamento
             dell’Amministrazione, occorre condurre l’indagine sul versante del danno da
             dequalificazione, accertando cioè se, a prescindere dalla sussistenza del mobbing,
             il comportamento serbato dal datore di lavoro possa comunque integrare gli
             estremi della dequalificazione .
                                         (26)
                  Il demansionamento o dequalificazione può integrare una fattispecie di
             (26)- Cons. St., III, 12 gennaio 2015, n. 28, cit.

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