Page 130 - Rassegna 2017-2
P. 130
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Il tema dell’onere della prova, non tanto del danno o della condotta, quan-
to dell’elemento soggettivo, resta uno degli aspetti più delicati del fenomeno del
mobbing, considerata la difficoltà che il dipendente incontra circa la prova e l’ac-
certamento dell’intento persecutorio.
Difatti, il lavoratore non solo dovrà dar prova delle condotte datoriali
asseritamente vessatorie, dovendosi ricondurre il fenomeno del mobbing all’art.
2087 c.c., concretizzante un’ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di
lavoro, ma affinché possa integrarsi una fattispecie di mobbing dovrà anche
dimostrare che gli atti vessatori sono teologicamente collegati al fine dell’emar-
ginazione del dipendente .
(24)
Diversamente dalla figura del demansionamento, il mobbing è caratterizzato
dall’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, intento
che deve formare oggetto di dimostrazione da parte di chi rivendica il danno
subìto; tale cautela di giudizio è richiesta ancor più quando l’ambiente di lavoro
presenta delle peculiarità, come nel caso delle amministrazioni militari o gerar-
chicamente organizzate - quali i Corpi di Polizia - caratterizzate per definizione
da una severa disciplina e nelle quali “non tutti i rapporti possono essere ami-
chevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti
possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate: infatti,
in questa situazione un approccio condizionato dalla rappresentazione sogget-
tiva (se non strumentale) fornita dall’interessato può essere quanto mai fuor-
viante ”.
(25)
Rimane fermo, tuttavia, che il demansionamento, qualora provochi danni
morali e professionali, dà diritto al risarcimento indipendentemente dalla ulte-
riore sussistenza del mobbing.
In ogni caso, i fatti portati a fondamento sia del danno da demansiona-
mento, quanto del danno da mobbing, devono ricevere idonea dimostrazione in
giudizio secondo il principio dell’onere della prova, sancito dall’art. 2697 c.c. e
valido anche per le controversie portate dinnanzi alla giurisdizione amministra-
tiva, secondo il quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento.
(24)- Cass, sez. lav., 2 aprile 2013, n. 7985, in Dir. e Pratica Lav., 2014, 16, 962.
(25) - TAR Reggio Calabria, I, 1 febbraio 2017, n. 84, cit.
128