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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
mobbing solo se si è in presenza di un intento persecutorio da parte del datore di
lavoro ma, qualora esso provochi comunque danni morali e professionali, dà
diritto certamente al risarcimento, indipendentemente dalla sussistenza anche
del mobbing.
4. Conclusioni
Il frequente ricorso al giudice per proporre domanda di risarcimento del
danno da mobbing o anche solo la minaccia di andare in giudizio può essere usata
anche nell’ambito dell’impiego pubblico come arma per ottenere ciò che diver-
samente sarebbe difficilmente raggiungibile.
È per questa ragione che tutti i soggetti coinvolti da un presunto fenome-
no del genere pongano grande attenzione e utilizzino grande equilibrio nel trat-
tare la vicenda; il mobbing non va sottovalutato, ma nemmeno può prestarsi a
strumentalizzazioni da parte di chi si propone come vittima di esso per ottenere
vantaggi o magari vendette personali.
La famosa Risoluzione A5-0283/2001 del Parlamento Europeo , molto
(27)
opportunamente, ricorda, al punto 5, come “false accuse di mobbing possono
trasformarsi a loro volta in un temibile strumento di mobbing”.
È auspicabile che negli ambienti di lavoro - e in special modo nel contesto
lavorativo militare - vengano predisposti meccanismi che garantiscano tutela e
riservatezza nella trattazione di un probabile evento di mobbing, non solo nei
confronti della presunta vittima, ma anche del presunto aggressore. Poiché le
false accuse di mobbing possono divenire esse stesse un potente mezzo di vessa-
zione, occorre distinguere i reali mobbizzati da coloro che semplicemente simu-
lano questa condizione o che erroneamente attribuiscono i loro disagi psico-esi-
stenziali ad una inesistente situazione di disagio lavorativo ed evitare che false
accuse di mobbing a loro volta possano mobbizzare un innocente.
(27)- Il Parlamento europeo ha adottato nel settembre 2001 tale Risoluzione con la finalità di spin-
gere gli Stati membri ad approfondire lo studio del fenomeno delle violenze psicologiche in
ambito lavorativo e di pervenire ad una definizione comune della fattispecie del mobbing; in
tal senso, il documento ha invitato la Commissione a realizzare un programma d’azione con-
cernente le misure comunitarie contro il mobbing.
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